A fronte delle linee guida per la sicurezza in anestesia e terapia intensiva è possibile delineare quali sono i compiti specifici e le conseguenti responsabilità dell’anestesista nella fase di risveglio del paziente e dell’infermiere nella fase di recupero a seguito di continua vigilanza post-operatoria.
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Caso di studio
Ad un medico anestesista ed un infermiere si rimproverava di non aver adeguatamente vigilato sul paziente nella fase del risveglio al termine di un intervento chirurgico, perché non accorgendosi di un arresto respiratorio il paziente subiva un successivo arresto cardiocircolatorio con conseguenti lesioni gravissime derivate dalla prolungata ipossia cerebrale con successivo stato di coma.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8080/2017 ha delineato quali sono i compiti e i limiti alla responsabilità del medico anestesista e dell’infermiere nella gestione del paziente nella fase post-operatoria.
In riferimento alle linee guida SIAARTI per la sicurezza in anestesia e terapia intensiva ed al Protocollo per la Sorveglianza Post- Anestesiologica vigente in ospedale, la cassazione ha rigettato il ricorso dell’infermiere ricorrente in quanto questi, allontanandosi dai locali ove il paziente era stato trasferito dopo l’intervento chirurgico prima del rientro in reparto, ha disatteso l’obbligo di sorveglianza lasciandolo privo di qualunque assistenza e controllo.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso del medico anestesista ed ha evidenziato che la Corte di appello, nel valutare l’obbligo di vigilanza del paziente, ha considerato l’obbligo posto in capo all’anestesista nella fase del risveglio identico e sovrapponibile a quello dell’infermiere nella fase di recupero senza tenere conto della distinzione tra le due fasi e del ruolo, all’interno di esse, di ciascuna delle due figure professionali: la fase del risveglio, affidata prioritariamente al medico che deve intervenire con manovre tecniche per ripristinare le funzioni vitali del paziente; la fase di recupero, affidata al personale infermieristico, per la quale è richiesta un’assidua sorveglianza del medesimo per controllare l’evoluzione della situazione e, se necessario, sollecitare l’intervento del medico.
Conclusioni
In conclusione, non è consentito individuare una perdurante responsabilità penale a carico dell’anestesista, in quanto, cessata la fase di risveglio, la sorveglianza del paziente nella fase del recupero post-operatorio, da effettuarsi in modo diretto e costante per tutto il tempo in cui è trattenuto negli spazi del recupero, è affidata prioritariamente all’infermiere il quale, in caso di complicazioni, ha il dovere di allertare il medico.
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