Tecnico di radiologia: la mancata valutazione dei risultati diagnostici non determina a suo carico alcuna responsabilità penale

La posizione di garanzia del tecnico di radiologia è circoscritta alla sola gestione del rischio relativo alla corretta esecuzione tecnica degli esami diagnostici funzionali alla diagnosi e non anche alla valutazione dei risultati diagnostici.

Tempo di lettura stimato: 4 minuti

Caso di studio

Al tecnico di radiologia del Centro Diagnostico si contestava l’omicidio colposo del paziente per aver omesso di effettuare prontamente la diagnosi e predisporne l’invio presso una struttura idonea per sottoporlo ad intervento chirurgico.

In particolare, su prescrizione del medico di famiglia con carattere di urgenza, il tecnico radiologo eseguiva sul paziente che accusava un forte mal di testa una Tac cranio senza mezzo di contrasto, senza la presenza di un medico all’interno della struttura sanitaria.

Nel successivo ricovero in ospedale del paziente dovuto al malore che lo ha colpito, l’indagine diagnostica evidenziava un quadro radiologico allarmante dovuto alla presenza di una formazione riferibile ad aneurisma; dalla nuova Tac emergeva un’emorragia intra assiale a seguito della rottura di aneurisma sacculare che causava la morte del paziente.

Sia il tribunale che la Corte di appello assolvevano il tecnico di radiologia.

Cosa dice la Cassazione

La IVa sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 7002/2025 ha confermato l’assoluzione per il tecnico di radiologia.

La cassazione ha evidenziato come il tecnico di radiologia svolge, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l’individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della Sanità.

Ma quali sono le funzioni attribuite al tecnico di radiologia? Esse sono previste dalla legge n. 25/1983 e riguardano:

a) le modalità tecnico operative ritenute idonee alla rilevazione dell’informazione diagnostica ed all’espletamento degli atti terapeutici, secondo le finalità diagnostiche o terapeutiche e le indicazioni fornite dal medico radio-diagnosta, radioterapista o nucleare che ha la facoltà dell’intervento diretto ed in armonia con le disposizioni del dirigente la struttura;

b) il tecnico di radiologia medica è tenuto a svolgere la propria opera nella struttura pubblica e privata, nei settori o servizi ove l’attività radiologica è complementare all’esercizio clinico dei medici non radiologi, secondo le indicazioni del medico radiologo;

c) il tecnico di radiologia medica assume la responsabilità specifica tecnico-professionale degli atti ad egli attribuiti.

In più, il tecnico sanitario di radiologia medica:

1) è autorizzato ad effettuare direttamente, su prescrizione medica, anche in assenza del medico radiologo, i radiogrammi relativi agli esami radiologici dell’apparato scheletrico, del torace e dell’addome, senza mezzi di contrasto, secondo le indicazioni di carattere generale preventivamente definite dal medico radiologo, sia nel servizio radiologico centralizzato che nelle strutture decentrate;

2) collabora con il medico radiologo in tutte le restanti indagini diagnostiche di competenza radiologica. La continuità o la saltuarietà della presenza fisica del medico radiologo durante l’effettuazione delle indagini viene stabilita dal medico radiologo stesso in ragione delle esigenze del caso.

Conclusioni

In conclusione, il tecnico di radiologia medica assume una posizione di garanzia per la sola gestione del rischio relativo alla corretta esecuzione tecnica degli esami diagnostici funzionali alla diagnosi.

Pertanto, il tecnico di radiologia che ometta di effettuare la diagnosi in sede di effettuazione della Tac non va incontro ad alcuna responsabilità penale, in quanto, funzione che attiene la sfera di competenza di altre figure professionali che operano all’interno della struttura sanitaria.

Pubblicato in

Lo Studio Legale MZ Associati da anni assiste medici in processi in ambito di Diritto Sanitario e di Responsabilità Medica, assiste costantemente imprenditori e amministratori societari in controversie in ambito di Responsabilità d’Impresa e Sicurezza sul lavoro, garantendo anche un’ampia tutela dalle Misure di Prevenzione e dai Sequestri, finalizzati alla Confisca; inoltre, lo Studio difende amministratori e funzionari pubblici in processi per reati contro la Pubblica Amministrazione, e tratta Diritto Penale sin dal 1999.
Per una consulenza o per affidare un incarico difensivo, contatta lo Studio senza esitazione

To Top