Il recente caso di cronaca del decesso di una paziente dopo un intervento di liposuzione ha riportato l’attenzione sul decorso post-operatorio nelle chirurgie estetiche e sui rischi a cui la paziente può essere esposta.

Il recente caso di cronaca del decesso di una paziente dopo un intervento di liposuzione ha riportato l’attenzione sul decorso post-operatorio nelle chirurgie estetiche e sui rischi a cui la paziente può essere esposta.
All’interno delle strutture sanitarie complesse non sempre è possibile attribuire una responsabilità penale a carico del medico per la sola instaurazione della relazione medico-paziente in caso di morte di quest’ultimo.
Il capo equipaggio dell’ambulanza è titolare di una posizione di garanzia pur non essendo medico né un infermiere e risponde penalmente qualora disattenda l’obbligo di attivare il trasferimento in ospedale del paziente in gravi condizioni.
Il ricorso alle attività diagnostiche complementari all’intervento è legittimo solo se si tratti di attività contestuali, integrate e indilazionabili rispetto alla presta-zione medico-chirurgica principale.
La posizione di garanzia del tecnico di radiologia è circoscritta alla sola gestione del rischio relativo alla corretta esecuzione tecnica degli esami diagnostici funzionali alla diagnosi e non anche alla valutazione dei risultati diagnostici.
L’inosservanza delle linee guida non comporta automaticamente una responsabilità penale del medico se il quadro clinico del paziente impone un percorso terapeutico alternativo.
Il medico che, in una situazione di emergenza, si astiene dal prestare le cure dovute perché il paziente non ha prestato il consenso informato, risponde a titolo di colpa grave per negligenza.
Anche in assenza di specializzazione, il semplice laureato in medicina e chirurgia, abilitato all’esercizio della professione medica, è titolare di una posizione di garanzia ed è obbligato a rispettare le leges artis in materia oltre che essere responsabile per eventuali danni cagionati al paziente. Di conseguenza, il primario che, consapevole della mancanza di sufficiente esperienza dello specializzando, lo impiega in un intervento chirurgico, risponde a titolo di colpa grave.
Il medico risponde di lesioni colpose se somministra al paziente famaci antibio-tici senza adottare le più opportune precauzioni inerenti relative alla combina-zione degli stessi e senza approfondire e conoscere la storia clinica del paziente.
Il medico è responsabile per l’omicidio colposo del paziente affetto da patologia tumorale per aver fatto ricorso nelle cure alla medicina omeopatica invece di in-dirizzarlo verso un percorso oncologico tradizionale.