Il medico in servizio di guardia medica non va esente da responsabilità penale quando ritarda o omette l’assistenza immediata, a prescindere dall’annotazione sul relativo registro circa la volontà del paziente di allontanarsi dal presidio.

Il medico in servizio di guardia medica non va esente da responsabilità penale quando ritarda o omette l’assistenza immediata, a prescindere dall’annotazione sul relativo registro circa la volontà del paziente di allontanarsi dal presidio.
Quando le autodimissioni sono provocate da una negligenza nella verifica degli esiti diagnostici, sulla base di una omessa diagnosi, i sanitari non possono invocare alcun tipo di esenzione da responsabilità.