Il ricorso alle attività diagnostiche complementari all’intervento è legittimo solo se si tratti di attività contestuali, integrate e indilazionabili rispetto alla presta-zione medico-chirurgica principale.

Il ricorso alle attività diagnostiche complementari all’intervento è legittimo solo se si tratti di attività contestuali, integrate e indilazionabili rispetto alla presta-zione medico-chirurgica principale.