All’interno delle strutture sanitarie complesse non sempre è possibile attribuire una responsabilità penale a carico del medico per la sola instaurazione della relazione medico-paziente in caso di morte di quest’ultimo.
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Caso di studio
Al medico urologo si rimproverava di aver cagionato la morte del paziente in violazione dei doveri inerenti ad un pubblico servizio e per aver ritardato la diagnosi e la terapia per le cure del paziente.
In particolare, l’urologo dopo aver visitato il paziente, fissava una TAC ed una successiva cistoscopia ed ometteva di informarsi sia sull’esito della TAC che informare il paziente riguardo alle ipotesi diagnostiche e la necessità di anticipare l’approfondimento cistoscopico.
Sia il tribunale che la Corte di appello assolvevano l’urologo.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 53349/2018 ha confermato l’assoluzione per il medico urologo.
La cassazione, nel ribadire che il medico assume una posizione di garanzia per l’instaurazione del rapporto terapeutico con il paziente, da cui deriva l’obbligo per il medico di attivarsi a tutela della salute e della vita, la Suprema Corte ha altresì ricordato, che tale principio incorre in limitazioni in presenza di organizzazioni sanitarie complesse.
Per poter affermare una responsabilità penale in relazione al decesso di un paziente a carico del medico operante in posizione non apicale in strutture sanitarie complesse, non è rilevante la mera instaurazione del rapporto terapeutico, occorre accertare la concreta organizzazione della struttura con particolare riguardo ai ruoli, alle sfere di competenza e ai poteri-doveri dei medici coinvolti nella specifica vicenda.
In questo caso, a causa del modello organizzativo sanitario di riferimento l’urologo imputato non poteva essere titolare di una propria posizione di garanzia: secondo il modello organizzativo sanitario di riferimento egli doveva limitarsi a visitare il paziente e formulare la diagnosi o prescrivere ulteriori accertamenti.
L’analisi dei risultati degli ulteriori accertamenti disposti, invece, spettava al collega urologo di turno nella visita successiva all’effettuazione degli stessi e non necessariamente al medesimo medico che li aveva prescritti nel corso della visita ambulatoriale.
Conclusioni
In conclusione, la responsabilità penale del medico in strutture sanitarie complesse non può essere determinata unicamente dall’instaurazione del rapporto terapeutico. È essenziale considerare l’organizzazione interna della struttura, i ruoli e le competenze specifiche di ciascun medico coinvolto.
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