Rischio da infezione: la responsabilità del medico per l’omessa segnalazione del rischio da infezione legato all’uso di aghi senza protezione

È sufficiente la condotta del medico nel non segnalare il rischio da infezione derivante dall’uso in ospedale di aghi non protetti a determinare una sua responsabilità penale per lesioni colpose gravi in caso di contagio dell’infermiere.

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Caso di studio

Al medico competente dell’ASL si rimproverava di aver omesso di collaborare con il datore di lavoro nella valutazione del rischio biologico per il personale del presidio ospedaliero dalla possibile contrazione di patologie infettive per via ematica a causa di punture e ferite con aghi e taglienti contaminati da sangue infetto.

In particolare, l’infermiere in servizio presso l’ospedale contraeva il virus dell’epatite mentre effettuava un prelievo su un paziente affetto da HVC e HVB, nel corso del quale, in seguito ad un movimento improvviso della mano del paziente l’infermiere veniva punto accidentalmente dall’ago.

Episodio che determinava per l’infermiere una malattia superiore a quaranta giorni con effetti collaterali che lo costringevano all’inattività lavorativa per sottoporsi a trattamento farmacologico necessario per debellare il virus dall’organismo.

Cosa dice la Cassazione

La IVa sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 21521/2021 ha confermato il giudizio di responsabilità penale del medico stabilito dalla Corte di appello.

Per quanto attiene al concetto di malattia la cassazione ha precisato che la relativa nozione non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica, bensì solo quella da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico o l’aggravamento di esso ovvero una compromissione delle funzioni dell’organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa.

E la lesione personale deve considerarsi grave se l’incapacità ad attendere le ordinarie occupazioni perduri oltre il quarantesimo giorno, ivi compreso il periodo di convalescenza o di riposo dipendente dalla malattia.

Il medico competente, inoltre, è titolare di una propria sfera di competenza: l’obbligo di collaborazione con il datore di lavoro comporta un’effettiva integrazione nel contesto aziendale del sanitario, il quale non deve limitarsi ad un ruolo meramente passivo ma deve dedicarsi ad un’attività propositiva e informativa in relazione al proprio ambito professionale.

Conclusioni

In conclusione, può affermarsi che la mancata individuazione della specifica misura antinfortunistica nel documento di valutazione dei rischi da parte del medico competente circa la pericolosità dell’utilizzo dei dispositivi privi di protezione a determinare una sua responsabilità penale.

Responsabilità penale che scatta anche in caso di assoluzione del datore di lavoro e del direttore del pronto soccorso con i quali il medico era chiamato a collaborare.

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