In caso di infortunio sul lavoro il committente dei lavori risponde per l’incidente qualora ometta di verificare le capacità tecnico-professionali dell’impresa esecutrice dei lavori e del lavoratore.
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Caso di studio
Al committente dei lavori si contestava l’omicidio colposo del lavoratore perché, nel corso dei lavori di scavo, causava il cedimento di una parete terrosa interessata da attività di sbancamento eseguite dal medesimo lavoratore alla guida di un escavatore di proprietà della ditta della quale era dipendente.
In particolare, si rimproverava al committente dei lavori la mancata designazione del coordinatore per la progettazione, di quello per l’esecuzione dei lavori e non avere verificato l’idoneità tecnico professionale della ditta incaricata dello scavo.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 11603/2025 ha confermato la responsabilità penale del committente dei lavori.
In tema di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o prestazione d’opera, la cassazione ha ribadito il principio che il dovere della sicurezza ricade tanto in capo al datore di lavoro quanto al committente dei lavori.
Principio che, ha precisato la Suprema Corte, non trova un’applicazione automatica non potendo esigere dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e l’andamento dei lavori.
Affinché si possa configurare la responsabilità del committente occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta causale dell’evento, a fronte di capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole e immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo.
Nel caso in esame, il committente era stato avvisato la sera prima che il lavoratore avrebbe proceduto allo scavo, lavoro effettuato all’insaputa del progettista nonché direttore dei lavori, e in palese difformità rispetto al progetto. Da ciò, la posizione di garanzia è ricaduta sul committente dei lavori destinatario dell’obbligo di provvedere all’elaborazione di un piano di sicurezza.
Riguardo alla verifica delle capacità tecnico-professionali della ditta esecutrice dei lavori e dell’attività svolta dal lavoratore, la cassazione ha confermato un orientamento già consolidato secondo il quale il committente dei lavori risponde dell’infortunio occorso al lavoratore autonomo ove sia dimostrato che egli abbia omesso di verificare la sua idoneità tecnico-professionale in relazione ai lavori da compiersi, specie in relazione a situazioni di oggettiva pericolosità immediatamente percepibile.
Conclusioni
In conclusione, sebbene non sia richiesto un controllo incessante e dettagliato sulle modalità di esecuzione dei lavori, il committente, per andare esente da responsabilità in caso di incidente sul lavoro, deve comunque assicurarsi che vengano rispettate tutte le normative di sicurezza e che l’impresa appaltatrice possieda le adeguate capacità tecnico-professionali in relazione ai lavori da svolgere.
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