Lo psichiatra assume la titolarità di una posizione di garanzia dovendo adottare adeguate misure di controllo e di protezione nei confronti del paziente a lui affidato, per evitare la commissione di atti lesivi verso sé stesso o in danno di terzi.
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Caso di studio
A due psichiatri si rimproverava di aver cagionato la morte della paziente per non avere attivato le procedure di trattamento sanitario obbligatorio (TSO).
In particolare, la paziente già affetta da «disturbo di personalità borderline», «bulimia nervosa», «disturbo del comportamento alimentare» e con pregressi ricoveri per episodi di autolesionismo e ingestione incongrua di farmaci, si suicidava dopo essere stata visitata in ospedale.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24138/2022, sul presupposto che lo psichiatra è titolare di una posizione di garanzia che comprende un obbligo di controllo e di protezione del paziente diretto a prevenire il pericolo di commissione di atti lesivi ai danni di terzi e di comportamenti pregiudiziali per sé stesso, rilevava come vi fosse stata una negligente sottovalutazione di tutti gli indici fattuali che avrebbero dovuto imporre una maggiore prudenza nel trattamento del caso clinico della paziente poi suicidatasi, per altro con violazione delle linee guida indicate nel Protocollo della Società Italiana di Psichiatria.
Soprattutto era rilevato un aumento del rischio suicidario non trascurabile in capo alla persona offesa (in ragione della patologia della quale soffriva), oltremodo aumentato a seguito dei due atti anticonservativi di pochi giorni prima, del tutto minimizzato come non imminente sulla base del solo comportamento tenuto dalla paziente al momento delle dimissioni, orientato, collaborativo e ben disposto alla terapia suggeritale, nonostante l’ingravescente quadro clinico e le plurime patologie di cui era affetta la donna, tra le quali il disturbo bipolare della personalità associato ai disturbi alimentari.
Questa negligenza e sottovalutazione ha indotto la Corte di cassazione a annullare la decisione di assoluzione della Corte di appello, anche per il contrasto con la decisione del giudice di primo grado.
Conclusioni
In conclusione, nelle ipotesi di suicidio di un paziente affetto da turbe mentali, può escludersi l’esistenza di un’omissione penalmente rilevante a carico dello psichiatra soltanto se risulta che lo stesso, nella specifica valutazione clinica del caso concreto, si sia attenuto al dovere oggettivo di diligenza ricavato dalla regola cautelare, applicando la terapia più aderente alle condizioni del malato e alle regole dell’arte psichiatrica.
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