Il farmacista è direttamente responsabile per i danni occorsi al paziente in conseguenza della somministrazione di pillole dimagranti da lui prodotte, come conseguenza delle sostanze utilizzate per la composizione del preparato.
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Caso di studio
Un farmacista in assenza di visita medica, né di analisi di laboratorio e né in presenza di una dieta con l’indicazione dei pasti e delle relative quantità prescriveva la somministrazione di pillole preparate dallo stesso, da assumersi prima dei pasti principali (quattro al mattino, quattro prima di pranzo e quattro prima di cena); tali pillole, a detta del farmacista, avrebbero eliminato le calorie introdotte con il cibo ed avrebbero assicurato il dimagrimento a prescindere da ciò che la paziente mangiava.
Sin da subito la paziente avvertiva una totale perdita dell’appetito, una continua sete nonché conati di vomito ed un senso di spossatezza che limitava notevolmente la qualità di vita al di là del dimagrimento registrato. Era subentrata una paralisi agli arti inferiori che si era poi estesa alle mani e perfino alla testa; inoltre si erano verificati l’interruzione del ciclo mestruale e la perdita dei capelli che costringevano a ricorrere ad una parrucca a cui seguiva un ricovero presso ospedaliero, con lunga degenza.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza numero 10658/2024 ha confermato il giudizio di responsabilità penale per lesioni colpose nei confronti del farmacista che aveva confezionato in proprio le pillole dimagranti assunte dalla cliente, ritenendo molteplici profili di colpa sia generica che specifica in capo all’imputato.
Era ravvisato un nesso di causalità tra il trattamento somministrato dal farmacista e le lesioni patite dalla cliente, la quale subiva un grave squilibrio elettrolitico riscontrato che l’aveva disidratata in modo pericoloso; tale effetto non poteva che essere derivato dalla somministrazione spregiudicata ed in massicce quantità di molecole quali il bumetamide che, peraltro, sono state associate ad altre molecole che pure presentavano un grado di tossicità non trascurabile e che addirittura interagivano sui centri nervosi.
Pur senza aver analizzato il contenuto delle pasticche somministrate le indicazioni sul flacone sulla composizione era ritenuta una circostanza certa sulla corrispondenza tra la composizione delle pasticche e quanto indicato sul contenitore.
Inoltre, era certo che si trattava di farmaci “off label“, cioè utilizzati per scopi diversi da quelli consigliati, senza alcuna valutazione del rapporto tra costi e benefici, senza adeguata valutazione clinica, senza ricetta, al di fuori dei canoni previsti dalla legge 94/98 (così detta legge Di Bella) e del Codice deontologico e peraltro da soggetto che, essendo farmacista, non era neanche abilitato a somministrarli.
Conclusioni
In conclusione, è possibile affermare che il farmacista risponde direttamente per le lesioni personali cagionate ai clienti quando consiglia la somministrazione di pillole da lui confezionate che, a causa della loro composizione, producono pericolosi scompensi sui pazienti.
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