Omessa diagnosi e responsabilità sanitario

Il medico incorre nella responsabilità penale anche quando l’omessa diagnosi differenziale contribuisca alla progressione della malattia.

Tempo di lettura: 5 minuti

Quando si configura l’errore diagnostico?

L’errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi.

Caso sull’omessa diagnosi differenziale

Il medico chirurgo era stato condannato perché per colpa cagionava la morte del paziente per shock emorragico da rottura di aneurisma dell’aorta addominale il giorno successivo presso altro ospedale cui il paziente era stato ricoverato.
In particolare, si ravvisava la colpa dell’imputato per avere intrapreso un percorso diagnostico-terapeutico non corretto ed inadeguato in relazione alla sintomatologia dolorosa lamentata dal paziente il quale veniva dimesso con la diagnosi di lombalgia.

Risultava omessa la valutazione dei fattori legati alle condizioni del paziente anziano, affetto da ipertensione e cardiopatia ischemica, nonché per avere ritenuto esaustivo l’esito dell’indagine radiologica addominale, laddove l’effetuazione di una ecografia addominale avrebbe consentito di evidenziare dimensione e morfologia dell’aneurisma, accertato poi nel diametro di circa 8 cm e intraprendere un’adeguata terapia chirurgica presso una struttura ospedaliera dotata di reparto di chirurgia vascolare in condizioni emodinamiche stabili con elevate probabilità di sopravvivenza del paiente. L’evento infausto, quindi, è stato individuato non nella morte del paziente ma nella sottrazione allo stesso di un prolungamento della propria vita.

Cosa dice la Cassazione?

La IVa sezione penale della Corte di Cassazione giungeva alla conferma della decisione dei giudici di merito ragionando su come procedere alla verifica del nesso causale tra l’omessa diagnosi differenziale e il decesso di un paziente.

Tale verifica è stata condotta attraverso la formulazione di un giudizio di altra probabilità logica basata, oltre che su un ragionamento deduttivo mediante l’applicazione di leggi scientifiche, leggi di copertura, anche attraverso un ragionamento induttivo elaborato sull’analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto.
In altri termini, mentre la probabilità statistica fa riferimento al coefficiente probabilistico che esprime il grado di frequenza con cui si verifica nel mondo esterno la connessione tra certi antecedenti e certi conseguenti.

La probabilità logica, invece, indica il grado di fondatezza razionale con cui si può sostenere che quella legge scientifica di copertura può trovare applicazione esattamente in quel singolo caso oggetto del giudizio.
Ne deriva che la probabilità logica riguarda la ricostruzione causale dell’evento in concreto che deve essere adeguatamente considerata dal giudice al fine di esludere decorsi causali alternativi, ossia l’elemento razionale che consente di realizzare il passaggio dalla causalità generale alla causalità individuale, cioè capire se le leggi di copertura generali si adattano al caso particolare.

Solo alla luce delle circostanze del caso concreto è possibile vagliare la pertinenza di una data legge causale al singolo caso esprimendo una inferenza probatoria in grado di resistere oltre ogni ragionevole dubbio.
Centrale risulta il giudizio controfattuale ossia quel ragionamento inferenziale ipotetico che ex post consente di considerare come verificato il comportamento doveroso omesso.

La sentenza completa la si può trovare qui

Conclusione

Nel caso oggetto di commento, i giudici del merito nell’accertare che, in presenza di una chiara sintomatologia, l’esecuzione di una TAC addominale avrebbe quanto meno ritardato, se non evitato, l’aneurisma letale.

Concludendo, in presenza di una sintomatologia idonea a porre una diagnosi differenziale, il medico che rimanga arroccato su una diagnosi inesatta. risponde di omicidio colposo per imperizia nell’accertamento della malattia, e per negligenza per l’omissione delle indagini necessarie.

Anche se posta in forte dubbio dalla sintomatologia, dalla anamnesi e dalle altre notizie comunque pervenutegli, omette di porre in essere la terapia più profittevole per la salute del paziente.

Pubblicato in data

Lo Studio Legale MZ Associati da anni assiste medici in processi in ambito di Diritto Sanitario e di Responsabilità Medica, assiste costantemente imprenditori e amministratori societari in controversie in ambito di Responsabilità d’Impresa e Sicurezza sul lavoro, garantendo anche un’ampia tutela dalle Misure di Prevenzione e dai Sequestri, finalizzati alla Confisca; inoltre, lo Studio difende amministratori e funzionari pubblici in processi per reati contro la Pubblica Amministrazione, e tratta Diritto Penale sin dal 1999.
Per una consulenza o per affidare un incarico difensivo, contatta lo Studio senza esitazione

To Top