Il ricorso alle attività diagnostiche complementari all’intervento è legittimo solo se si tratti di attività contestuali, integrate e indilazionabili rispetto alla prestazione medico-chirurgica principale.
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Caso di studio
Il medico odontoiatra veniva condannato per aver esposto numerosi pazienti a radiazioni ionizzanti con apparecchiature Cone Beam, senza giustificarne il ricorso, senza documentare le esigenze diagnostiche e senza valutare i vantaggi diagnostici o terapeutici.
In particolare, su un totale di 25 pazienti sottoposti alle radiazioni ionizzanti tramite la tecnica TC volumetrica Cone Bean, 12 pazienti non avevano effettuato alcun trattamento odontoiatrico, mentre la restante parte si era sottoposta a talune prestazioni ma non contestualmente alla sottoposizione alle radiazioni ionizzanti.
Cosa dice la Cassazione
La IIIa sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 36820/2022 ha confermato il giudizio di responsabilità per il medico odontoiatra.
Quali sono le attività di radiodiagnostica complementari? Il d.lgs. n. 101/2020 le definisce quali attività di ausilio diretto al medico specialista o all’odontoiatra per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina, purché contestuali, integrate e indilazionabili, rispetto all’espletamento della procedura specialistica.
Tali attività, possono essere svolte dal medico chirurgo in possesso della specializzazione nella disciplina in cui rientra l’attività complementare stessa, o dall’odontoiatra nell’ambito della propria attività professionale specifica.
In dette attività non possono essere effettuati esami per conto di altri soggetti o professionisti sanitari pubblici o privati, né essere redatti o rilasciati referti radiologici.
Nel caso in esame, non ha trovato giustificazione l’esecuzione dell’esame radiodiagnostico con l’apparecchiatura Cone Beam in quanto attività non contestuale, integrata e indilazionabile rispetto all’espletamento della procedura specialistica.
La cassazione ha evidenziato che è contestuale tutto quello che avviene nell’ambito della prestazione stessa e ad essa rapportabile. Requisito della contestualità che attiene sia l’ambito temporale in cui si sviluppa la prestazione strumentale specialistica, sia anche l’ambito funzionale necessario al soddisfacimento delle finalità della stessa prestazione specialistica.
Funzionalmente, l’uso della pratica complementare deve essere connotato dall’essere un elemento di ausilio alla prestazione stessa, in quanto in grado di apportare elementi di miglioramento o arricchimento conoscitivo, utili a completare e/o a migliorare lo svolgimento dello stesso intervento specialistico di carattere strumentale.
Conclusioni
In conclusione, possono ritenersi giustificate ed ammesse solo quelle pratiche complementari che, per la loro caratteristica costituiscono un valido ausilio diretto ed immediato per lo specialista, presentino il requisito sia funzionale che temporale di essere contestuali, integrate ed indilazionabili rispetto allo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina.
E il medico odontoiatra, se vuole andare esente da responsabilità, non può offrire un’interpretazione esageratamente estensiva dei requisiti per lo svolgimento delle attività di radiodiagnostica complementari.
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