Medico dello sport: risponde per omicidio colposo se attesta superficialmente l’idoneità sportiva dell’atleta

Il medico specialista in medicina dello sport risponde di omicidio colposo per la morte dell’atleta se provvede al rilascio del certificato di idoneità sportiva agonistica nonostante l’atleta presenti un quadro clinico sospetto.

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Caso di studio

Al medico specialista in medicina dello sport si rimproverava di aver cagionato la morte del paziente per aver rilasciato il certificato di idoneità sportiva agonistica di fronte ad un’indicazione dell’elettrocardiogramma dell’atleta di una significativa positività all’ischemia miocardica al massimo sforzo e nella fase di recupero.

In particolare, nonostante un peggioramento delle condizioni del paziente, il medico ometteva di informarlo sulle sue reali condizioni che gli avrebbero consentito di usare le necessarie cautele e svolgere ulteriori approfondimenti diagnostici, invece di proseguire con l’attività sportiva nel corso della quale perdeva la vita per arresto cardiaco durante un allenamento in bicicletta.

Cosa dice la Cassazione

La IVa sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 20943/2023, ha confermato il giudizio di responsabilità penale per omicidio colposo del medico dello sport stabilito dalla Corte di appello.

Il medico, di fronte ad elementi diagnostici indicativi con certezza di un’ischemia miocardica inducibile e di aritmie ventricolari complesse e agli esiti dell’elettrocardiogramma, avrebbe dovuto astenersi dal rilasciare il certificato di idoneità sportiva sulla base dei “Protocolli cardiologici per il giudizio di idoneità allo sport agonistico”, e predisporre lo svolgimento di esami specifici rispetto al semplice ecocardiogramma.

Per quanto attiene il nesso causale tra le condotte omissive del medico e il decesso del paziente, la cassazione ha stabilito che un comportamento professionale diligente ed oculato del medico dello sport avrebbe, con alto grado di probabilità, evitato l’evento mortale perché, senza il rilascio del certificato di idoneità alla pratica sportiva del ciclismo e l’invio del paziente verso una completa valutazione cardiologica, quest’ultimo avrebbe evitato di proseguire gli intensi allenamenti in bicicletta nel corso dei quali si è verificato l’evento fatale.

Conclusioni

In conclusione, in presenza di tracciati elettrocardiografici sospetti, il medico dello sport deve astenersi dal rilasciare il certificato di idoneità sportiva agonistica e procedere ad una doverosa verifica dell’integrità psico-fisica del paziente per prevenire gli eventi nefasti previsti dai protocolli.

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