Medico del lavoro: presupposti della sua responsabilità

La responsabilità del medico del lavoro è integrata soltanto in caso di violazione dei suoi obblighi, tra cui risulta di fondamentale rilievo la programmazione e lo svolgimento della sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari calibrati sui rischi specifici, tenendo conto degli indirizzi scientifici più avanzati e dello stato generale di salute del lavoratore.

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Caso di studio

Al medico del lavoro era mosso un rimprovero di omicidio colposo del lavoratore per aver omesso di redigere i certificati di idoneità lavorativa del deceduto, nonché, procedere ad un’adeguata valutazione dei risultati degli esami ematoclinici.

In particolar modo, al medico del lavoro si rimproverava di non aver tenuto un’interlocuzione diretta con il medico curante del lavoratore, causando un ritardo diagnostico nell’individuazione della mielodisplasia, compromettendo ogni possibilità di intervento terapeutico idoneo.

Cosa dice la Cassazione

La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 19856/2020, in primis ha richiamato quali sono le competenze specifiche del medico del lavoro, desumibili dagli articoli 38 e seguenti del Decreto Legislativo numero 81/2008 e sintetizzati in tre categorie:

  1. compiti professionali: dovere di effettuare la sorveglianza sanitaria, compiere gli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute dei lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionale e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
  2. compiti collaborativi: dovere di cooperare con il datore di lavoro alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori a rischi: la partecipazione del medico alla fase di valutazione dei rischi aziendali gli garantisce un’accurata conoscenza dell’organizzazione dei processi lavorativi che gli consentono di fissare adeguate misure di prevenzione e controlli efficaci. Infine, la partecipazione del sanitario alla redazione del documento di valutazione dei rischi gli garantisce di individuare eventuali cause di disturbi sofferti dal lavoratore.
  3. compiti informativi: consistenti nel dovere del medico di informare i lavoratori sulla sorveglianza sanitaria e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo aver cessato l’attività, nonché dal dovere di esprimere per iscritto i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria in modo da attuare misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori.

Alla luce dei compiti assegnati al medico del lavoro, la cassazione ha precisato che non è prevista alcuna interlocuzione diretta tra questi e il medico curante del lavoratore esonerando il medico competente da qualunque rimprovero, soprattutto se non veniva dato seguito all’indicazione di eseguire ulteriori approfondimenti diagnostici.

Per quanto riguarda le ipotesi di omicidio colposo in campo medico, si è ribadito in sentenza, occorreva operare un giudizio controfattuale tenendo conto della specifica attività richiesta al medico del lavoro e se vi fosse un profilo di rimprovero per aver disatteso in maniera negligente le prescrizioni di legge imposte.

Conclusioni

In conclusione, il medico del lavoro in quanto titolare di un’autonoma posizione di garanzia, risponde degli eventi che risultano di volta in volta integrati dall’omissione colposa delle regole poste a presidio della salvaguardia della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, direttamente riconducibili alla sua specifica funzione di controllo delle fonti di pericolo istituzionalmente attribuitagli dall’ordinamento giuridico.

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