Il medico del 118 che interviene d’urgenza è chiamato ad assumere tutte le decisioni critiche del caso, di modo che, in presenza di poche possibilità di salvezza, non risponde per omicidio colposo semplicemente per non aver eseguito manovre inutili di rianimazione sul paziente colpito da infarto.
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Caso di studio
Al medico del 118 si rimproverava di aver cagionato la morte del paziente perché, intervenuto d’urgenza a seguito di un malore del medesimo, ometteva di compiere tutte le manovre di rianimazione necessarie a cui conseguiva il decesso a seguito di insufficienza cardiaca acutissima da miocardiosclerosi e stenosi di un ramo coronarico del ventricolo destro con aritmia, asistolia e ischemia miocardica per spasmo coronarico.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 41893/2019 ha censurato il giudizio di colpevolezza della Corte di appello che, seppur si sia correttamente orientata secondo i principi nell’individuazione del rapporto causale tra l’omissione e l’evento che deve essere riscontrato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, fondato non solo su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, ma anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull’analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto, non è stata coerente con i principi richiamati.
La cassazione ha ricordato, che, tenuto conto delle cognizioni scientifiche e delle specificità del caso concreto, le esigue percentuali di salvezza del paziente ricollegate al comportamento doveroso omesso – individuate tra il 2% e l’11% -, non consentivano di affermare che se il medico del 118 avesse provveduto ad effettuare le manovre di rianimazione l’evento non si sarebbe verificato.
Sempre sull’esistenza del nesso causale, la Suprema Corte, ha stabilito essere del tutto superfluo accertare se il medico sia giunto sul posto prima o dopo la morte del paziente dato che in considerazione delle cognizioni mediche e delle circostanze del caso concreto, il medico di emergenza non avrebbe potuto salvarlo con alto grado di credibilità razionale.
Conclusioni
Non è possibile derivare automaticamente una responsabilità penale per omicidio colposo a carico del medico del 118 semplicemente per non aver effettuato le manovre di rianimazione nel paziente in presenza di scarse possibilità di sopravvivenza.
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