Medicina omeopatica: la responsabilità del medico nella cura del paziente affetto da melanoma maligno

Il medico è responsabile per l’omicidio colposo del paziente affetto da patologia tumorale per aver fatto ricorso nelle cure alla medicina omeopatica invece di indirizzarlo verso un percorso oncologico tradizionale.

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Caso di studio

Ad un medico si rimproverava di avere cagionato la morte di un paziente affetto da melanoma maligno perché aveva fatto ricorso alle cure della medicina omeopatica.

In particolare, il sanitario consigliava al paziente, affetto da nevo disconico e plemorfo sulla regione scapolare sinistra, di seguire una terapia ricavata dalla medicina omeopatica invece di sottoporsi ad un percorso terapeutico oncologico, quale exeresi o asportazione chirurgica del nevo ed asportazione dei linfonodi.

Cosa dice la Cassazione

La IVa sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 5117/2022 ha confermato la responsabilità penale per omicidio colposo, spiegando che, seppur a carico del medico ricorrente non si può configurare la violazione di una regola cautelare, non essendo egli il medico curante del paziente, le sue condotte hanno contribuito a definire il percorso terapeutico stabilito dal collega pur essendo consapevole di aderire sia ad una scelta contraria alla medicina tradizionale, sia dei rischi per la grave situazione di salute in cui versava il paziente.

Fin dal primo consulto con il paziente, il medico ha tenuto una condotta professionale caratterizzata da grave imprudenza e imperizia per non essersi attivato a tutela della salute e della vita di quest’ultimo.

Riguardo al nesso causale tra le condotte del medico imputato e la morte del paziente, la cassazione ha evidenziato come l’evento infausto avrebbe potuto essere evitato se il medico, invece di proseguire nella terapia omeopatica avesse consigliato il paziente di affidarsi alle terapie della medicina oncologica tradizionale.

Conclusioni

In conclusione, è possibile stabilire una responsabilità penale per omicidio colposo a carico del medico che non sollecita il paziente ad abbandonare istantaneamente la medicina omeopatica in favore della medicina oncologica tradizionale.

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