Linee guida: nel caso di inosservanza la responsabilità del medico non è automatica

L’inosservanza delle linee guida non comporta automaticamente una responsabilità penale del medico se il quadro clinico del paziente impone un percorso terapeutico alternativo.

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Caso di studio

Al medico in servizio presso il reparto di cardiologia dell’ospedale si rimproverava di aver cagionato la morte del paziente in cura a causa di insufficienza cardiocircolatoria acuta da trombo embolia polmonare massiva per trombosi venosa profonda.

Era contestata l’omessa prescrizione e somministrazione di adeguata terapia profilattica antibiotica a base di derivati eparinici, che, se tempestivamente somministrata, avrebbe potuto scongiurare l’evento.

Cosa dice la Cassazione

La IVa sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 10175/2020 ha accolto il ricorso del medico.

La cassazione ha ricordato come il nesso causale tra omissione ed evento non si può ritenere sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché, esso è configurabile se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi l’evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo.

La Suprema Corte ha inoltre precisato che il meccanismo controfattuale necessario per stabilire l’effettivo rilievo condizionante della condotta umana – in questo caso l’effetto salvifico delle cure omesse – deve fondare non solo su affidabili informazioni scientifiche ma anche sulle contingenze del caso concreto dovendosi comprendere: qual è solitamente l’andamento della patologia in concreto accertata; qual è normalmente l’efficacia della terapia; quali sono i fattori che solitamente influenzano il successo degli sforzi terapeutici.

In ordine all’effetto salvifico della condotta omessa – prescrizione dell’eparina- le linee guida non possono escludere che il medico, alla luce della condizione specifica del paziente, individui altri elementi concretamente sintomatici del rischio emorragico che impongano un percorso terapeutico diverso rispetto a quello indicato dalle stesse.

Conclusioni

In conclusione, il medico può non attenersi alle linee guida ufficiali accreditate presso la comunità scientifica se la particolarità del quadro clinico del paziente giustifica un trattamento terapeutico diverso. Il semplice adempimento alle linee guida non determina, di per sé, l’esonero dalla responsabilità penale.

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