Nella società di persone la responsabilità per la violazione degli obblighi di prevenzione dei rischi per i lavoratori si estende a ciascun socio, anche se ignaro delle decisioni esecutive degli altri soci.
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Caso di studio
Nel corso delle operazioni di scavo l’operario addetto alle stesse decedeva per infortunio.
Nello specifico, l’addebito mosso al committente, datore di lavoro e al responsabile dei lavori, in questo caso figure riunite nel medesimo soggetto, riguardava l’imputabilità del decesso del lavoratore per la mancata protezione delle pareti dello scavo deciso in un arco temporale breve dal capocantiere senza che lo stesso ne fosse a conoscenza.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 25319/2023, ha individuato il titolo di responsabilità nell’assoluta mancanza di alcuna previsione di gestione del rischio specifico per quel tipo di lavorazione, indipendentemente dalla individuazione di un responsabile per la sicurezza; escludeva, al contempo, la rilevanza legata al momento in cui si attuava l’esecuzione dello scavo.
Per quanto riguarda le società di persone, era precisato che risiede proprio nella struttura societaria della ditta il dato rilevante ai fini dell’individuazione della responsabilità per la mancata previsione di misure volte a garantire la sicurezza del lavoratore. Sul punto, la Suprema Corte precisa, che all’interno di una società di persone, l’obbligo della sicurezza sul lavoro grava su ciascun socio, il quale, è tenuto a dover adottare tutte le misure idonee e necessarie per tutelare l’integrità fisica dei lavoratori, ad eccezione di una delega specifica rilasciata ad un soggetto con particolare competenza nel settore della sicurezza.
Da ciò deriva che le eventuali inosservanze circa la prevenzione degli incidenti sul lavoro riferibili ad altro soggetto non privano un altro socio dei suoi obblighi in materia di sicurezza anche se questi non avesse conoscenza delle modalità pratiche di esecuzione.
Conclusioni
Nelle società di persone, l’obbligo di assicurare la sicurezza sul lavoro si pone in capo a ciascun socio già per la sola previsione iniziale della lavorazione e non per la conoscenza pratica dell’esecuzione.
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