La posizione di garanzia del ginecologo capo dell’equipe chirurgica non è limitata all’ambito strettamente operatorio ma si estende al monitoraggio postoperatorio, dato che il momento immediatamente successivo all’atto chirurgico non è avulso dall’ intervento operatorio.
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Caso di studio
Due sanitari, un ginecologo e un’ostetrica sono stati ritenuti responsabili per la morte di una paziente per non avere accuratamente monitorato le condizioni cliniche della stessa nelle prime ore dopo il parto.
In particolare, il ginecologo di fiducia della donna – nelle vesti di capo dell’équipe che ha eseguito il parto cesareo programmato – e l’ostetrica cooperante, non verificavano alcuni parametri vitali che avrebbero consentito di formulare una diagnosi precoce di atonia uterina e dell’emorragia che ha portato la paziente alla morte.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13375/2024, ha dovuto risolvere un caso di cooperazione colposa tra medici relativa alla gestione e al monitoraggio della paziente nella fase successiva il parto.
Il ginecologo ricorrente contestava ogni addebito di responsabilità e sosteneva che il principio dell’affidamento operava su ciascuno dei sanitari intervenuti nella gestione della paziente successivamente al parto, ai quali aveva sollecitato ulteriori controlli ed esami e della cui condotta non poteva essere chiamato a rispondere.
Secondo il ricorrente non poteva trattarsi di responsabilità di équipe ma di distinti interventi nelle cure della partoriente svincolati l’uno dall’altro.
L’ostetrica, invece, contestava ogni profilo di responsabilità sostenendo l’imprevedibilità dell’emorragia e l’assenza di elementi tali da indurre i sanitari a sospettare dell’evento in corso.
La cassazione, ha evidenziato che in caso di paziente ad alto rischio l’obbligo di diligenza che ricade sui sanitari è più pregnante e il ginecologo, all’esito dell’operazione, avrebbe dovuto impartire al personale sanitario della clinica specifiche direttive per il monitoraggio postoperatorio. In questi casi è il capo dell’équipe ad essere gravato dalla posizione di garanzia, la quale si estende anche al decorso postoperatorio.
Con riferimento all’ostetrica, la Suprema Corte ha evidenziato la sua importanza nell’organigramma sanitario ginecologico trattandosi di figura infermieristica molto professionalizzata e specifica alla quale spetta, anche in autonomia, procedere con il monitoraggio dei parametri vitali della paziente ed avvisare il medico in caso di necessità che non riuscirebbe fronteggiare.
Conclusioni
Ne consegue che, in presenza di situazioni ad alto rischio, il ginecologo, pur in mancanza di specifici segnali di allarme, è tenuto ad adottare tutte le cautele del caso e, in particolare, a disporre un attento regime di monitoraggio della paziente, nonché l’effettuazione ad opera del personale qualificato di tutti i necessari controlli, onde evitare eventi lesivi.
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