A fronte di infezione ospedaliera, il Direttore del Dipartimento del Policlinico universitario incorre in responsabilità penale allorquando ignori con grave negligenza i pericoli di diffusione del contagio, soprattutto se sussistono carenze strutturali.
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Caso di studio
Al Direttore del Dipartimento di Scienze Neurologiche del Policlinico universitario era contestata una responsabilità penale per omissione nel non aver valutato, realizzato o predisposto definitive, ottimali e strutturali condizioni e organizzazioni di lavoro tali da essere complessivamente ed igienicamente valutabili in modo positivo, dopo aver accertato la diffusione di un contagio nell’ambiente ospedaliero e che le misure adottate per la prevenzione erano state parziali e non del tutto adeguate, con particolare riferimento al monitoraggio dell’esecuzione di quanto preteso dai protocolli.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1230/2018, rilevando come la decisione della Corte di appello avesse confermato la decisione di condanna del Tribunale, in quanto la questione rilevante non era data tanto dall’impossibilità di tracciare i percorsi della contaminazione batterica, escludendo di poter porre la diffusione dell’infezione in relazione con l’individuazione del virus nel lavabo di terapia intensiva, così come pure aveva sostenuto il ricorrente nelle sue difese, quanto dalla condotta gravemente imprudente del DIRETTORE, consistita nell’aver protratto le attività operatorie nonostante l’irrompere dell’infezione e nell’avere omesso di ricorrere all’unico strumento veramente efficace al fine di evitare la diffusione del contagio costituito dalla chiusura del reparto.
Il ricorrente è stato, dunque, ritenuto responsabile per la prosecuzione dell’attività nonostante la presenza di conclamati casi di contagio, nella consapevolezza o nella negligente sottovalutazione della inadeguata situazione ambientale, caratterizzata da scarse condizioni di sicurezza ed igiene, tale da far prevedere che l’infezione potesse propagarsi ulteriormente.
Conclusioni
In conclusione, il propagarsi di un’infezione noscomiale non è di per sé causa di responsabilità penale; lo diventa laddove, a fronte di una conclamata carenza strutturale, si ometta di adottare tutte le opportune controindicazioni in linea con i protocolli, al fine di preservare la salubrità dei luoghi di lavoro e di degenza dei pazienti.
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