Guardia medica: il ritardo nelle cure del paziente integra la sua responsabilità penale

Il medico in servizio di guardia medica non va esente da responsabilità penale quando ritarda o omette l’assistenza immediata, a prescindere dall’annotazione sul relativo registro circa la volontà del paziente di allontanarsi dal presidio.

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Caso di studio

Il medico di guardia in servizio è stato ritenuto responsabile di omicidio colposo per non aver provveduto alle cure del paziente con sintomi dell’infarto.

Il sanitario dopo aver ricevuto il paziente presso i locali di guardia medica lo indirizzava verso il pronto soccorso distante 18 km semplicemente perché non in possesso della strumentazione idonea a prestare le cure.

Nell’occasione, il medico di guardia ometteva di contattare i numeri di emergenza per poter effettuare il trasporto urgente del paziente in ospedale mediante ambulanza attrezzata.

Cosa dice la Cassazione

La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 9704/2022, ha dovuto risolvere un caso di omissione colposa della guardia medica.

Il ricorrente sosteneva che all’interno del presidio di guardia medica il rapporto medico-paziente non ha avuto modo di instaurarsi per volontà del medesimo di allontanarsi dal presidio, impedendogli di fatto di intervenire. Quindi, non poteva esserci nessun collegamento causale tra la presunta condotta omissiva del medico di guardia e l’evento mortale che aveva coinvolto il paziente.

La cassazione ha evidenziato che nei casi di condotte omissive da parte del medico di guardia, il rapporto causale tra le omissioni dello stesso e l’evento infausto deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica basato su generalizzazioni scientifiche e sulla particolarità del caso concreto.

Al medico di guardia quindi, sono demandati una serie di comportamenti doverosi, quali stabilizzare il paziente, rilevarne i parametri vitali, somministrare l’aspirina, applicare il cerotto alla nitroglicerina e chiamare l’ambulanza per il trasporto urgente in ospedale ed attrezzata alle cure della patologia in corso.

Conclusioni

Il medico in servizio di guardia medica presso il relativo presidio ha l’obbligo di agire a tutela della vita e dell’incolumità del paziente anche se ha solo il sospetto di essere di fronte ad un caso di infarto del miocardio.

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