Le norme antinfortunistiche si applicano anche alle farmacie e il titolare è responsabile per l’infortunio del cliente qualora non adotti tutte le misure necessarie per prevenire gli incidenti.
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Caso di studio
Al titolare di una farmacia si contestava di aver cagionato lesioni colpose al cliente che scivolava sulla soglia di marmo in uscita dai locali della farmacia.
In particolare, gli si rimproverava di non aver adottato tutte le misure necessarie per evitare l’incidente oltre che non avere apposto le strisce antiscivolo, né segnalato la presenza della soglia di marmo.
Il tribunale assolveva il titolare della farmacia ritenendo sufficiente la predisposizione di due zerbini, prima e dopo l’ingresso, allo scopo di asciugare le scarpe.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 41393/2024 ha ritenuto responsabile il titolare della farmacia.
Nell’esaminare il ricorso, la Corte ha richiamato la nozione di luogo di lavoro definito come ogni luogo in cui venga svolta e gestita un’attività implicante prestazioni di lavoro e ogni luogo nel quale il lavoratore deve o può recarsi per provvedere ad incombenze di qualsiasi natura in relazione alla propria attività.
Pertanto, anche la farmacia ove è avvenuto l’evento deve considerarsi luogo di lavoro dove trovano applicazione le norme antinfortunistiche ed in particolare l’allegato IV al d.lgs. 81/2008 che stabiliscono che i pavimenti dei locali di lavoro devono essere fissi, stabili, antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi.
La cassazione, poi, per quanto attiene il comportamento del cliente, lo ha ritenuto insufficiente ad interrompere il nesso causale tra la violazione delle norme antinfortunistiche e l’infortunio verificatosi.
La Suprema Corte ha precisato che all’interno dell’area di rischio considerata, valgono per il cliente le norme cautelari per il comportamento abnorme o eccentrico del lavoratore idonee ad escludere il nesso causale tra le condotte del datore di lavoro e l’evento lesivo.
Conclusioni
In conclusione, il titolare di una farmacia è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei clienti senza poter far valere, in caso di infortunio, il comportamento abnorme di questi ultimi per andare esente da responsabilità.
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