Emergenza 118: il capo equipaggio dell’ambulanza riveste una posizione di garanzia anche se semplice soccorritore

Il capo equipaggio dell’ambulanza è titolare di una posizione di garanzia pur non essendo medico né un infermiere e risponde penalmente qualora disattenda l’obbligo di attivare il trasferimento in ospedale del paziente in gravi condizioni.

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Caso di studio

Il capo equipaggio del 118 veniva condannato per l’omicidio colposo del paziente perché operava una valutazione superficiale delle condizioni cliniche del medesimo cui la centrale operativa aveva assegnato un codice giallo, ometteva di rilevarne i parametri vitali, non considerava la terapia farmacologica prescritta, ipotizzava una diagnosi errata senza avere le competenze mediche e scientifiche né la qualifica giuridica, disattendeva la diagnosi operata dal medico di guardia ed ometteva il necessario trasferimento del paziente in ospedale.

Cosa dice la Cassazione

La IVa sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 25334/2022 ha confermato il giudizio di responsabilità penale per il capo equipaggio del 118.

Per quanto attiene la posizione di garanzia, la cassazione ha confermato che anche il personale inviato sul posto con ambulanze di tipo avanzato composto da dipendenti o volontari formati da associazioni di soccorso in convenzione con l’Azienda Sanitaria, senza la qualifica di medico né di infermiere, può ricoprire una posizione di garanzia.

Nel caso in esame, la figura del garante era ricoperta dall’imputato, leader dell’intero equipaggio di soccorso, sia per avere redatto il rapporto di intervento ed essersi coordinato con la centrale operativa, sia per le mansioni da egli regolarmente svolte e regolarmente retribuite.

Ruolo di garante che ha posto in capo al leader dell’equipaggio, autista soccorritore di livello B impiegato presso la Croce rossa italiana quale lavoratore a tempo determinato, l’obbligo, da egli disatteso, di attivarsi – date le gravi condizioni del paziente – per il trasporto in ospedale come suggerito dal medico di guardia.

Conclusioni

In conclusione, nell’ambito del servizio di emergenza del 118, il capo equipaggio dell’ambulanza, pur essendo un semplice soccorritore, ha l’obbligo giuridico di attivarsi per il trasporto in ospedale quando le condizioni del paziente presentino segni di potenziale gravità.

Inoltre, il soccorritore, non può esorbitare dalle proprie competenze e formulare diagnosi per le quali non ha qualifica né preparazione, o disattendere le indicazioni fornite altro medico.

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