Diversità di opinioni tra medici: la rilevanza del dissenso

In presenza di diversità di opinioni tra medici, il dissenso assume rilevanza quando viene espressamente rappresentato, in quanto l’obbligo di diligenza del professionista si estende anche alla verifica della validità dell’operato dei colleghi.

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Caso di studio

La vicenda traeva origine da un addebito colposo mosso ad un chirurgo per non aver espresso il proprio dissenso rispetto alle scelte terapeutiche del collega. Ai diversi medici che si avvicendavano nella cura del paziente si contestava la scelta di aver ritardato nel risolvere chirurgicamente una complicanza verificatasi nel paziente in seguito ad un precedente intervento operatorio. 

Cosa dice la Cassazione

La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16094/2023, ha dovuto risolvere un caso di cooperazione colposa di più medici intervenuti in momenti diversi nelle cure del paziente.

Nell’ambito dell’attività medica e della responsabilità di équipe, il titolare della posizione di garanzia può essere esente da responsabilità quando l’evento dannoso si verifica per la condotta di un altro cotitolare della medesima posizione di garanzia.

In queste situazioni di attività in équipe, l’accertamento del nesso causale rispetto all’evento deve essere compiuto con riguardo alle condotte e al ruolo di ciascun medico. L’obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell’équipe non riguarda solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma attiene anche al controllo sull’operato e gli errori altrui che siano evidenti e non settoriali rilevabili con l’ausilio delle comuni conoscenze del professionista medio.

Proprio nell’ambito dell’attività medica in cui cooperano più soggetti assume rilevanza il tema del dissenso manifestato dai medici coinvolti. Al riguardo, la Corte di Cassazione ha delineato con la sua giurisprudenza i casi in cui il medico non possa invocare l’esonero da responsabilità:

  • il chirurgo che si sia fidato acriticamente della scelta del collega più anziano pur essendo in possesso delle conoscenze tecniche per coglierne l’errore pur avendo il dovere di valutarla e, nel caso, contrastarla;
  • il medico componente dell’équipe chirurgica che non condivide le scelte del primario adottate nel corso dell’intervento senza esprimere il proprio dissenso.

Al contrario, non sono necessarie modalità formali per esprimere il proprio dissenso, essendo sufficiente la fermezza della propria posizione, rappresentata con chiarezza nei confronti di altro titolare di una posizione di garanzia.

Conclusioni

In conclusione, è solo il dissenso espresso dal medico dell’équipe chirurgica (a cui può essere equiparata la posizione di più medici che si sono succeduti nelle cure) sull’operato dei colleghi che gli consente l’esclusione di qualsiasi rimprovero per le conseguenze dannose verso un paziente nel corso del trattamento terapeutico.

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