Il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare dispositivi di protezione individuale idonei alla protezione del lavoratore anche in relazione ai rischi non specificamente contemplati dal documento di valutazione dei rischi.
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Caso di studio
Al datore di lavoro si contestava il delitto di lesioni colpose nei confronti del lavoratore impegnato in operazioni di rimozione di alcune bave di metallo da un pezzo appena forgiato mediante l’utilizzo di un attrezzo sbagliato.
In particolare, il datore di lavoro ometteva sia di fornire al lavoratore i necessari idonei dispositivi di protezione individuale sia di richiedere ai lavoratori l’osservanza delle disposizioni aziendali in materia di uso di tali dispositivi messi a loro disposizione.
Incidente che si verificava perché il lavoratore indossava gli occhiali da vista che non consentivano l’uso del dispositivo di protezione dei sovra occhiali non disponibili in azienda.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 5188/2025 ha confermato la responsabilità penale del datore di lavoro.
La cassazione, nel ribadire che nell’ambito della sicurezza sul lavoro un ruolo importante per la protezione e la tutela della salute e dell’integrità del lavoratore è svolto dai dispositivi di protezione individuale, ha evidenziato che il datore di lavoro non ha solo l’obbligo di garantire la tutela dei lavoratori secondo le norme di prevenzione per i rischi sul lavoro, ma è obbligato a individuare quali siano i dispositivi di protezione individuale concretamente idonei a proteggere il lavoratore.
In più, egli è il diretto responsabile della identificazione, della scelta, dell’utilizzo e della gestione dei dispositivi stessi. I suoi obblighi consistono nell’effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati utilizzando altri mezzi, quindi individuare i DPI idonei a proteggere i lavoratori dai rischi rilevati; adeguare i dispositivi ogni qualvolta intervenga una variazione significativa da modificare le condizioni di rischio; valutare, sulla base delle informazioni fornite e delle norme d’uso dal fabbricante, le caratteristiche dei DPI affinché siano atte a prevenire i rischi, nonché valutare le condizioni in cui un DPI deve essere utilizzato. Inoltre è dovere del datore di lavoro mantenere in efficienza i DPI, attraverso una accurata manutenzione, che comporti anche riparazioni e sostituzioni necessarie.
Conclusioni
In conclusione, se il datore vuole andare esente da responsabilità deve fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale anche a prescindere dal fatto che il loro utilizzo sia specificamente contemplato nel documento di valutazione dei rischi.
Il datore di lavoro è chiamato a rispondere per lesioni in caso di incidente anche quando è il lavoratore a disattendere l’obbligo di segnalare qualsiasi difetto o inconveniente nel dispositivo di protezione individuale assegnatogli.
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