Quando si parla di responsabilità medica si intende la produzione di un danno in conseguenza della violazione di norme di diligenza e di prudenza da parte dei sanitari, o per aver agito con imperizia.
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Per diligenza si intende la precisione, lo scrupolo e la cura richiesta all’operatore sanitario nello svolgimento del suo lavoro. Per prudenza invece si intende un l’atteggiamento di saggezza e previdenza che il medico deve tenere per cercare di evitare pericoli e danni ai pazienti. Per imperizia si intende l’aver operato senza la dovuta formazione professionale e competenza medica.
Quando il sanitario (sia un medico, un infermiere, un operatore socio sanitario o altro professionista) non si comporta in maniera sufficientemente diligente e prudente può andare incontro ad un processo penale, incorrendo in una sanzione penale, oltre ad essere condannato a risarcire il danno.
Al tempo stesso il paziente / vittima – sempre per i motivi di mancanza di diligenza, prudenza o perizia nell’operato del sanitario – ha diritto al risarcimento del danno subito. Il relativo diritto potrà essere fatto valere sia separatamente procedendo direttamente con la richiesta risarcitoria in sede civile, sia nel corso del processo penale attraverso la costituzione di parte civile.
Con questo atto, la vittima si affianca al Pubblico Ministero per sostenere l’accusa nei confronti del sanitario che ha causato il danno, salva sempre la scelta di ritirare la costituzione di parte civile, trasferendola di fronte al Giudice civile per farlo condannare ad un risarcimento economico.
I Casi affrontati
Lo Studio Legale MZ Associati si trova quotidianamente ad affrontare casi di responsabilità medica in particolare nei casi di:
– scoperta in ritardo del problema di salute effettuata, magari per diagnosi in ritardo nonostante le informazioni di base piuttosto precise fornite dai pazienti o dagli esami strumentali;
– diagnosi errata in tutto o in parte; infatti, sono frequenti i casi di medici e sanitari, che per negligenza, spesso causata da fretta e superficialità, hanno sbagliato la diagnosi e omettendo e ritardano la relativa risposta clinica funzionale ad affrontare il problema; queste omissioni in molte occasioni si sono addirittura rivelate fatali;
– intervento di routine eseguito non a regola d’arte e per mancanza di abilità; anche in questi casi la semplicità dell’intervento ha prodotto un abbassamento del livello di attenzione e concentrazione, con effetti spesso nefasti;
– aver inviato a casa il paziente, con dimissione, pur non essendoci le condizioni, ad esempio quando il quadro clinico non è ancora stabilizzato;
– dopo l’intervento il paziente non è stato seguito come avrebbe dovuto, denotando carenza di assistenza post-operatoria;
– aver contratto virus o infezioni mentre il paziente era ricoverato in ospedale; è una delle ipotesi più frequenti, tra i maggiori casi di responsabilità sanitaria; le statistiche oramai sono impietose nell’informare come l’ambiente ospedaliero spesso non sia del tutto sterilizzato, foriero di gravi conseguenze batteriche;
– assistenza in caso di evidenti mancanze di tipo organizzativo della struttura sanitaria ovvero strutturali; anche questa circostanza è produttiva di conseguenze dannose e letali per i pazienti; la mancanza di personale, medico e paramedico, turni di lavoro massacranti, anche in violazione delle prescrizioni imposte dalla normativa comunitaria, producono stanchezza con errori che incidono sulla salute dei pazienti; le scelte politiche di mantenere presidi ospedalieri per ragioni di campanilismo, anche quando i numeri suggerirebbero di chiudere la struttura, finiscono per depotenziare l’efficienza della struttura, a danno dell’utenza;
– informazioni non sufficienti fornite al paziente in merito al tipo di intervento, ovvero con omissione di “consenso informato”.
In base all’ultra ventennale esperienza del nostro Studio, è possibile sostenere che vi sono alcune specializzazioni mediche nelle quali capita spesso di incorrere in casi di responsabilità medica, in particolare quella ginecologica e ostetrica, ortopedica, chirurgica, a cui si affianca il lavoro soprattutto degli anestesisti e di tutto il personale infermieristico coinvolto nella catena degli interventi.
La giurisprudenza è quotidianamente impegnata ad affrontare casi di colpa medica e responsabilità sanitaria, avendo oramai coperto ogni branca della medicina, affrontando tutta la casistica concreta potenzialmente verificabile in una struttura sanitaria, ed in particolare in una sala operatoria o in un pronto soccorso.
Un ruolo importante lo svolgono le linee guida, le quali possono governare il requisito di diligenza di un sanitario che, nei suoi intervenuti, ha dato dimostrazione di conoscerle e di attenersi alle stesse. Infatti, il disattendere colposamente gli indirizzi forniti dalle linee guida espone irrimediabilmente il sanitario ad un rischio di responsabilità penale, oltre che responsabilità risarcitoria da illecito.
Infatti, i dottori proprio per evitare qualsiasi forma di imputabilità di un rimprovero, eccedono nel prescrivere esami, anche strumentali, del tutto superflui in relazione al caso concreto. È una condotta ricorrente e come tale nota, riconducibile ad una logica di “medicina difensiva”, con dannose ricadute in termini di costi sul bilancio della spesa sanitaria nazionale.
Una storica sentenza importantissima è la sentenza delle Sezioni Unite Penali, ricorrente Franzese, dove la Cassazione ha chiarito un concetto molto importante, che fino a quel momento era spesso causa di confusione.
Probabilità Statistica e Probabilità Logica
Per condannare un sanitario non è sufficiente una “probabilità statistica”, anche elevata, ma è necessario che si raggiunga una certezza assoluta oltre ogni ragionevole dubbio. La sentenza Franzese, quindi, ha chiarito che ai fini del raggiungimento di tale standard è necessario far riferimento esclusivamente al concetto di “probabilità logica”, ossia il grado di assoluta certezza circa la capacità dimostrativa che può fornite il coordinamento logico di tutti gli elementi probatori disponibili. In questi casi, anche una frequenza statistica bassa può essere posta alla base di un giudizio di condanna, se tutti gli ulteriori elementi sono univoci nel dimostrare la responsabilità del sanitario.
Pubblicato in data
Lo Studio Legale MZ Associati da anni assiste medici in processi in ambito di Diritto Sanitario e di Responsabilità Medica, assiste costantemente imprenditori e amministratori societari in controversie in ambito di Responsabilità d’Impresa e Sicurezza sul lavoro, garantendo anche un’ampia tutela dalle Misure di Prevenzione e dai Sequestri, finalizzati alla Confisca; inoltre, lo Studio difende amministratori e funzionari pubblici in processi per reati contro la Pubblica Amministrazione, e tratta Diritto Penale sin dal 1999.
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