Il medico in servizio di guardia medica non va esente da responsabilità penale quando ritarda o omette l’assistenza immediata, a prescindere dall’annotazione sul relativo registro circa la volontà del paziente di allontanarsi dal presidio.
La successione di due medici pediatri in momenti diversi nella cura del paziente non esclude una responsabilità penale in caso di decesso del bambino sottoposto alle loro cure.
Nell’ambito della cooperazione medica multidisciplinare, in presenza di un esame prescritto dal medico di base, è compito del medico specialista procedere all’inquadramento anamnestico e clinico e valutare l’idoneità della prescrizione indicata dal collega oppure valutare diverse e meno invasive opzioni diagnostiche.
In ambito di attività sanitaria in équipe ogni medico è responsabile anche per l’attività degli altri, salvo che il ruolo di ciascuno sia radicalmente distinto, dovendo trovare applicazione il diverso “principio dell’affidamento” sull’operato altrui.
Quando le autodimissioni sono provocate da una negligenza nella verifica degli esiti diagnostici, sulla base di una omessa diagnosi, i sanitari non possono invocare alcun tipo di esenzione da responsabilità.
In presenza di diversità di opinioni tra medici, il dissenso assume rilevanza quando viene espressamente rappresentato, in quanto l’obbligo di diligenza del professionista si estende anche alla verifica della validità dell’operato dei colleghi.