Nelle RSA spetta all’infermiere, cui sono demandati i compiti di sorveglianza, di attivarsi nelle ricerche di un paziente nel caso in cui questi non rientri nella sua stanza.
Il medico che, in una situazione di emergenza, si astiene dal prestare le cure dovute perché il paziente non ha prestato il consenso informato, risponde a titolo di colpa grave per negligenza.
Il medico specialista in medicina dello sport risponde di omicidio colposo per la morte dell’atleta se provvede al rilascio del certificato di idoneità sportiva agonistica nonostante l’atleta presenti un quadro clinico sospetto.
Il chirurgo che, disinteressandosi negligentemente di verificare i risultati clinici disposti d’urgenza, ritarda l’intervento salvifico risponde per omicidio colposo in caso di decesso del paziente.
Il farmacista è direttamente responsabile per i danni occorsi al paziente in conseguenza della somministrazione di pillole dimagranti da lui prodotte, come conseguenza delle sostanze utilizzate per la composizione del preparato.
Il titolare di un centro estetico è direttamente responsabile per i danni occorsi ai pazienti e va incontro a responsabilità penale in caso di rimprovero conseguente alle direttive impartite.