È sufficiente la condotta del medico nel non segnalare il rischio da infezione derivante dall’uso in ospedale di aghi non protetti a determinare una sua responsa-bilità penale per lesioni colpose gravi in caso di contagio dell’infermiere.
Il sanitario che si limita semplicemente alla registrazione del consenso informato non è tenuto a studiare la cartella clinica, né a sindacare le scelte terapeutiche o chirurgiche, con la conseguenza che non assume alcuna posizione di garanzia nei confronti del paziente.
In tema di attrezzature chirurgiche il produttore è sempre tenuto alla verifica che gli strumenti utilizzati siano immuni da difetti, tali da comportare rischi per la salute del paziente.
A fronte di una specifica contestazione, come descritta nel capo di imputazione, la responsabilità del medico va valutata in relazione al comportamento concreto tenuto, eseguendo un giudizio controfattuale in merito alla condotta doverosa omessa.
La posizione di garanzia dello pneumologo può derivare anche da una situazione di fatto, ossia da un atto di partecipazione volontaria a un intervento chirurgico che si conclude con un danno nei confronti del paziente.
In caso di somministrazione di un farmaco potenzialmente pericoloso, grava sul medico un’adeguata gestione del rischio, anche attraverso la prescrizione di acccertamenti clinici prima e durante il trattamento terapeutico.