La marchiatura di conformità CE dei macchinari impiegati nelle lavorazioni in azienda non costituisce causa di esonero da responsabilità per il datore di lavoro in caso di incidente dei lavoratori.
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Caso di studio
Al legale rappresentante dell’azienda, nonché datore di lavoro si contestava il reato di lesioni colpose al lavoratore dipendente con qualifica di operaio di livello E.
In particolare, il lavoratore durante l’utilizzo del macchinario pressa rimaneva colpito al primo dito della mano destra dal convogliatore che si sganciava dai relativi fermi cadendo sullo stampo sottostante che il dipendente stava spingendo.
Dall’incidente il lavoratore riportava ferita alla mano e a un dito della mano destra con interessamento parziale del muscolo adduttore breve del pollice.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 13031/2023 ha confermato la responsabilità penale del datore di lavoro.
Riguardo alla posizione di garanzia del legale rappresentante e datore di lavoro, la cassazione ha ricordato che, il fatto che il macchinario avesse conseguito il marchio CE non costituisce causa di esonero da responsabilità per il titolare della posizione di garanzia.
Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell’infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità “CE” o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità.
In tema di infortuni sul lavoro, quindi, la responsabilità del costruttore, nel caso in cui l’evento dannoso sia provocato dall’inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l’obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare la predetta macchina e di adottare nell’impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori.
A detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l’accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di questa sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l’ordinaria diligenza.
Conclusioni
In conclusione, il datore di lavoro non può invocare l’esonero da responsabilità in caso di infortunio del lavoratore dipendente con un macchinario ad uso in azienda per il solo fatto che questi contenesse il marchio di conformità CE.
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