Comportamento abnorme ed eccentrico del lavoratore e responsabilità del datore di lavoro

La violazione delle norme antinfortunistiche da parte del lavoratore non esenta il datore di lavoro da responsabilità per colpa, tranne che nell’ipotesi di comportamento abnorme ed eccentrico del primo.

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Caso di studio

La Corte di Cassazione ha dovuto decidere il caso di un infortunio del lavoratore che precipitava da una scala all’interno di un silos mentre svolgeva attività di manutenzione straordinaria espressamente vietate ai dipendenti perché assegnata a ditte esterne specializzate.

Cosa dice la Cassazione

La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12326/2024, ha dovuto risolvere un caso di gestione del rischio all’interno dell’ambiente di lavoro a carico del datore di lavoro mentre il lavoratore era impegnato in attività ad egli vietate dal documento di valutazione dei rischi, senza dotarsi dei necessari dispositivi di sicurezza che aveva a disposizione.

In tema di violazione di norme antinfortunistiche la Cassazione ha affermato che il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità per l’infortunio del lavoratore quando quest’ultimo, nell’esercitare le proprie mansioni abbia tenuto un comportamento abnorme tale da integrare un rischio eccentrico, che esula dalla sfera di quelli governati dal titolare di una posizione di garanzia.

Condizione essenziale affinché il datore di lavoro vada esente da responsabilità è data dal fatto che quest’ultimo abbia predisposto tutte le misure finalizzate alla prevenzione del comportamento imprudente del lavoratore. In mancanza non è possibile invocare la altrui responsabilità.

La Cassazione, inoltre, ha avuto modo di chiarire che affinché si possa escludere un collegamento causale tra l’infortunio del dipendente e il comportamento del datore di lavoro è necessario che quest’ultimo abbia predisposto tutte le misure di prevenzione degli infortuni e che l’evento lesivo sia ricondotto alla negligenza del lavoratore.

Pertanto, affinché la condotta del datore di lavoro sia collegata all’evento lesivo non è necessario che il comportamento del lavoratore sia imprevedibile, quanto le condotte di quest’ultimo rappresentino un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera del rischio governata dal titolare di garanzia.

Conclusioni

In conclusione, qualora il lavoratore dipendente violi le direttive ricevute dal datore di lavoro e le più elementari disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro non si può escludere una responsabilità penale a carico di quest’ultimo qualora si verifichi l’infortunio del lavoratore, in quanto, l’inesistenza di una qualsiasi forma di tutela determina un ampliamento della sfera di rischio per il datore di lavoro che è tenuto a governare.

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