Il recente caso di cronaca che ha interessato il decesso di una paziente dopo un intervento di liposuzione ha riportato l’attenzione sul decorso post-operatorio nelle chirurgie estetiche e sui rischi a cui la paziente può essere esposta.
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Caso di studio
Al medico chirurgo si rimproverava di aver cagionato la morte della paziente per occlusione emolitica dell’arteria polmonare sinistra nel post-operatorio dell’intervento ambulatoriale di liposuzione bilaterale alle cosce.
In particolare, il decesso della paziente veniva causato da tromboembolia polmonare massiva riconducibile all’intervento di lipoaspirazione eseguito dal chirurgo il giorno precedente, durante il quale lesionava la vena grande safena sinistra; da tale lesione si formava un vasto ematoma che dava luogo alla formazione del trombo.
Seppur il chirurgo eseguiva l’intervento chirurgico con una tecnica corretta, il medesimo demandava alla paziente, priva delle necessarie competenze mediche, la gestione della fase post-operatoria e l’autovalutazione del rischio di trombosi.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 32243/2022 ha confermato il giudizio di responsabilità per il chirurgo estetico.
Per quanto riguarda il nesso causale, la cassazione ha stabilito il principio per cui elementari regole di prudenza e diligenza impongono al medico curante di visitare direttamente il paziente, secondo le tempistiche previste dall’ars medica, in presenza di possibili rischi di complicanze conseguenti all’adozione di terapie specifiche o all’esecuzione di interventi chirurgici, in maniera tale da poter constatare l’eventuale sopravvenienza di sintomi e/o segnali d’allarme indicativi dell’inverarsi del rischio.
Si deve, invece, escludere recisamente la possibilità che una simile verifica sia affidata – in corso di terapia o nella fase post-operatoria – esclusivamente all’autovalutazione del paziente, in assenza, peraltro, di una chiara e precisa informativa in ordine alla natura dei possibili rischi conseguenti al trattamento medico e alla esatta descrizione dei sintomi o segnali indicativi della insorgenza degli stessi.
Conclusioni
In conclusione, il medico chirurgo, anche qualora esegua correttamente un intervento chirurgico di liposuzione, risponde per il decesso del paziente qualora, in presenza di possibili rischi, eviti la diretta osservazione della paziente nella fase post-operatoria.
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