In caso di infortunio sul lavoro il committente dei lavori risponde per l’incidente qualora ometta di verificare le capacità tecnico-professionali dell’impresa esecu-trice dei lavori e del lavoratore.

In caso di infortunio sul lavoro il committente dei lavori risponde per l’incidente qualora ometta di verificare le capacità tecnico-professionali dell’impresa esecu-trice dei lavori e del lavoratore.
La marchiatura di conformità CE dei macchinari impiegati nelle lavorazioni in azienda non costituisce causa di esonero da responsabilità per il datore di lavoro in caso di incidente con i lavoratori.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare dispositivi di protezione individuale idonei alla protezione del lavoratore anche in relazione ai rischi non specifica-mente contemplati dal documento di valutazione dei rischi.
Nel corso dei lavori di rifacimento stradale il direttore dei lavori non può invocare l’esonero da responsabilità in caso di incidente che coinvolga un terzo ed uno dei mezzi impiegati nella lavorazione.
Anche la scelta gestionale delle aziende del lusso sulle dimensioni del punto vendita e sulla predisposizione di un ambiente o una postazione di lavoro rileva ai fini della responsabilità penale per l’infortunio del dipendente a carico sia del Presidente del Consiglio di amministrazione che della società.
La responsabilità del medico del lavoro è integrata soltanto in caso di violazione dei suoi obblighi, tra cui risulta di fondamentale rilievo la programmazione e lo svolgimento della sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari calibrati sui rischi specifici, tenendo conto degli indirizzi scientifici più avanzati e dello stato generale di salute del lavoratore.
La violazione delle norme antinfortunistiche da parte del lavoratore non esenta il datore di lavoro da responsabilità per colpa, tranne che nell’ipotesi di comportamento abnorme ed eccentrico del primo.
Per legge le misure di protezione collettiva devono essere adottate in via prioritaria rispetto a quelle di protezione individuale.
Il committente di un’opera edile affidata di fatto ad un datore di lavoro, in caso di violazione della normativa antinfortunistica, è responsabile per le conseguen-ze subite dagli operai addetti alle lavorazioni.
Nella società di persone la responsabilità per la violazione degli obblighi di prevenzione dei rischi per i lavoratori si estende a ciascun socio, anche se ignaro delle decisioni esecutive degli altri soci.