Il farmacista è direttamente responsabile per i danni occorsi al paziente in conseguenza della somministrazione di pillole dimagranti da lui prodotte, come conseguenza delle sostanze utilizzate per la composizione del preparato.

Il farmacista è direttamente responsabile per i danni occorsi al paziente in conseguenza della somministrazione di pillole dimagranti da lui prodotte, come conseguenza delle sostanze utilizzate per la composizione del preparato.
Il titolare di un centro estetico è direttamente responsabile per i danni occorsi ai pazienti e va incontro a responsabilità penale in caso di rimprovero conseguente alle direttive impartite.
Anche in assenza di specializzazione, il semplice laureato in medicina e chirurgia, abilitato all’esercizio della professione medica, è titolare di una posizione di garanzia ed è obbligato a rispettare le leges artis in materia oltre che essere responsabile per eventuali danni cagionati al paziente. Di conseguenza, il primario che, consapevole della mancanza di sufficiente esperienza dello specializzando, lo impiega in un intervento chirurgico, risponde a titolo di colpa grave.
Seppur in presenza di una scarsa qualità dell’immagine radiografica, il medico radiologo risponde per colpa grave se non vede la frattura riprodotta dalle lastre.
Il medico del 118 che interviene d’urgenza è chiamato ad assumere tutte le decisioni critiche del caso, di modo che, in presenza di poche possibilità di salvezza, non risponde per omicidio colposo semplicemente per non aver eseguito manovre inutili di rianimazione sul paziente colpito da infarto.
Il medico risponde di lesioni colpose se somministra al paziente famaci antibio-tici senza adottare le più opportune precauzioni inerenti relative alla combina-zione degli stessi e senza approfondire e conoscere la storia clinica del paziente.
Il medico è responsabile per l’omicidio colposo del paziente affetto da patologia tumorale per aver fatto ricorso nelle cure alla medicina omeopatica invece di in-dirizzarlo verso un percorso oncologico tradizionale.
La morte di Margaret Spada apre una finestra di riflessione sulle modalità di esecuzione di interventi di chirurgia estetica in assenza di condizioni minime per la tutela dell’incolumità del paziente, che possono essere causa di morte o anche di protrazione dello stato di malattia del paziente.
A fronte delle linee guida per la sicurezza in anestesia e terapia intensiva è possibile delineare quali sono i compiti specifici e le conseguenti responsabilità dell’anestesista nella fase di risveglio del paziente e dell’infermiere nella fase di recupero a seguito di continua vigilanza post-operatoria.
A fronte di infezione ospedaliera, il Direttore del Dipartimento del Policlinico universitario incorre in responsabilità penale allorquando ignori con grave negligenza i pericoli di diffusione del contagio, soprattutto se sussistono carenze strutturali.