In caso di infortunio sul lavoro il committente dei lavori risponde per l’incidente qualora ometta di verificare le capacità tecnico-professionali dell’impresa esecu-trice dei lavori e del lavoratore.

In caso di infortunio sul lavoro il committente dei lavori risponde per l’incidente qualora ometta di verificare le capacità tecnico-professionali dell’impresa esecu-trice dei lavori e del lavoratore.
La marchiatura di conformità CE dei macchinari impiegati nelle lavorazioni in azienda non costituisce causa di esonero da responsabilità per il datore di lavoro in caso di incidente con i lavoratori.
Il recente caso di cronaca del decesso di una paziente dopo un intervento di liposuzione ha riportato l’attenzione sul decorso post-operatorio nelle chirurgie estetiche e sui rischi a cui la paziente può essere esposta.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare dispositivi di protezione individuale idonei alla protezione del lavoratore anche in relazione ai rischi non specifica-mente contemplati dal documento di valutazione dei rischi.
Nel corso dei lavori di rifacimento stradale il direttore dei lavori non può invocare l’esonero da responsabilità in caso di incidente che coinvolga un terzo ed uno dei mezzi impiegati nella lavorazione.
All’interno delle strutture sanitarie complesse non sempre è possibile attribuire una responsabilità penale a carico del medico per la sola instaurazione della relazione medico-paziente in caso di morte di quest’ultimo.
Il capo equipaggio dell’ambulanza è titolare di una posizione di garanzia pur non essendo medico né un infermiere e risponde penalmente qualora disattenda l’obbligo di attivare il trasferimento in ospedale del paziente in gravi condizioni.
Il ricorso alle attività diagnostiche complementari all’intervento è legittimo solo se si tratti di attività contestuali, integrate e indilazionabili rispetto alla presta-zione medico-chirurgica principale.
La posizione di garanzia del tecnico di radiologia è circoscritta alla sola gestione del rischio relativo alla corretta esecuzione tecnica degli esami diagnostici funzionali alla diagnosi e non anche alla valutazione dei risultati diagnostici.
L’inosservanza delle linee guida non comporta automaticamente una responsabilità penale del medico se il quadro clinico del paziente impone un percorso terapeutico alternativo.