Nel corso dei lavori di rifacimento stradale il direttore dei lavori non può invocare l’esonero da responsabilità in caso di incidente che coinvolga un terzo ed uno dei mezzi impiegati nella lavorazione.
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Caso di studio
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori e direttore dei lavori veniva condannato per l’omicidio colposo di un ciclista durante i lavori di ampliamento, ammodernamento e messa in sicurezza di una strada comunale.
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori e direttore dei lavori veniva condannato per l’omicidio colposo di un ciclista durante i lavori di ampliamento, ammodernamento e messa in sicurezza di una strada comunale.
Il direttore dei lavori non verificava l’idoneità e l’adeguamento del Piano Operativo di Sicurezza e di Coordinamento in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, e non adottava, pur riscontrando l’esistenza di un grave pericolo nel cantiere, il provvedimento di sospensione dei lavori e delle singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 2747/2025 ha confermato la responsabilità penale del direttore dei lavori.
Riguardo alla posizione di garanzia, la cassazione ha sottolineato che è compito del coordinatore per l’esecuzione dei lavori e del direttore dei lavori provvedere ad impartire specifiche disposizioni volte a garantire la sicurezza dei lavoratori o di terzi all’interno del cantiere, anche assicurandosi che tali disposizioni vengano effettivamente adottate.
In questo caso, trattandosi di cantiere mobile, il direttore dei lavori è chiamato a rispondere per non aver adottato il provvedimento di sospensione dei lavori fino alla verifica degli avvenuti adempimenti da parte delle imprese esecutrici, e, per non aver dato disposizioni sufficientemente specifiche circa il tipo di segnalazioni da applicare, le modalità con cui si doveva chiudere la strada.
Le omissioni dell’imputato rilevano, rispetto alle eventuali condotte omissive o inadempimenti imputabili al RUP, solo in termini di cooperazione colposa senza esonerare da responsabilità del CSE e direttore dei lavori.
Conclusioni
In conclusione, il CSE e direttore dei lavori non può invocare l’esonero dalla responsabilità penale per la mancata sicurezza del cantiere in occasione di lavori pubblici per attribuirla al RUP.
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