Il medico in servizio di guardia medica non va esente da responsabilità penale quando ritarda o omette l’assistenza immediata, a prescindere dall’annotazione sul relativo registro circa la volontà del paziente di allontanarsi dal presidio.
La responsabilità del medico del lavoro è integrata soltanto in caso di violazione dei suoi obblighi, tra cui risulta di fondamentale rilievo la programmazione e lo svolgimento della sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari calibrati sui rischi specifici, tenendo conto degli indirizzi scientifici più avanzati e dello stato generale di salute del lavoratore.
La successione di due medici pediatri in momenti diversi nella cura del paziente non esclude una responsabilità penale in caso di decesso del bambino sottoposto alle loro cure.
Nell’ambito della cooperazione medica multidisciplinare, in presenza di un esame prescritto dal medico di base, è compito del medico specialista procedere all’inquadramento anamnestico e clinico e valutare l’idoneità della prescrizione indicata dal collega oppure valutare diverse e meno invasive opzioni diagnostiche.
Il recente caso di cronaca che ha coinvolto la comunità di Traversetolo ha riacceso l’attenzione sul reato di infanticidio e sulla condizione soggettiva di abbandono materiale e morale della madre.
In ambito di attività sanitaria in équipe ogni medico è responsabile anche per l’attività degli altri, salvo che il ruolo di ciascuno sia radicalmente distinto, dovendo trovare applicazione il diverso “principio dell’affidamento” sull’operato altrui.