Medico del 118 e rilevanza delle decisioni critiche: perché non sempre si risponde di omicidio colposo

Il medico del 118 che interviene d’urgenza è chiamato ad assumere tutte le decisioni critiche del caso, di modo che, in presenza di poche possibilità di salvezza, non risponde per omicidio colposo semplicemente per non aver eseguito manovre inutili di rianimazione sul paziente colpito da infarto.

Prescrizione di farmaci: errori nella terapia antibiotica in assenza dati clinici adeguati

Il medico risponde di lesioni colpose se somministra al paziente famaci antibio-tici senza adottare le più opportune precauzioni inerenti relative alla combina-zione degli stessi e senza approfondire e conoscere la storia clinica del paziente.

Medicina omeopatica: la responsabilità del medico nella cura del paziente affetto da melanoma maligno

Il medico è responsabile per l’omicidio colposo del paziente affetto da patologia tumorale per aver fatto ricorso nelle cure alla medicina omeopatica invece di in-dirizzarlo verso un percorso oncologico tradizionale.

Chirurgo estetico: il recente caso di cronaca sulla morte di Margaret Spada pone una riflessione sulle responsabilità del chirurgo estetico

La morte di Margaret Spada apre una finestra di riflessione sulle modalità di esecuzione di interventi di chirurgia estetica in assenza di condizioni minime per la tutela dell’incolumità del paziente, che possono essere causa di morte o anche di protrazione dello stato di malattia del paziente.

Vigilanza post-operatoria: ruolo dell’anestesista nella “fase di risveglio” e ruolo dell’infermiere nella “fase di recupero”

A fronte delle linee guida per la sicurezza in anestesia e terapia intensiva è possibile delineare quali sono i compiti specifici e le conseguenti responsabilità dell’anestesista nella fase di risveglio del paziente e dell’infermiere nella fase di recupero a seguito di continua vigilanza post-operatoria.

INFEZIONE OSPEDALIERA: quando c’è responsabilità penale del Direttore del Dipartimento del Policlinico universitario

A fronte di infezione ospedaliera, il Direttore del Dipartimento del Policlinico universitario incorre in responsabilità penale allorquando ignori con grave negligenza i pericoli di diffusione del contagio, soprattutto se sussistono carenze strutturali.

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