Nell’ambito della cooperazione medica multidisciplinare, in presenza di un esame prescritto dal medico di base, è compito del medico specialista procedere all’inquadramento anamnestico e clinico e valutare l’idoneità della prescrizione indicata dal collega oppure valutare diverse e meno invasive opzioni diagnostiche.
Il recente caso di cronaca che ha coinvolto la comunità di Traversetolo ha riacceso l’attenzione sul reato di infanticidio e sulla condizione soggettiva di abbandono materiale e morale della madre.
In ambito di attività sanitaria in équipe ogni medico è responsabile anche per l’attività degli altri, salvo che il ruolo di ciascuno sia radicalmente distinto, dovendo trovare applicazione il diverso “principio dell’affidamento” sull’operato altrui.
Quando le autodimissioni sono provocate da una negligenza nella verifica degli esiti diagnostici, sulla base di una omessa diagnosi, i sanitari non possono invocare alcun tipo di esenzione da responsabilità.
La violazione delle norme antinfortunistiche da parte del lavoratore non esenta il datore di lavoro da responsabilità per colpa, tranne che nell’ipotesi di comportamento abnorme ed eccentrico del primo.
Per legge le misure di protezione collettiva devono essere adottate in via prioritaria rispetto a quelle di protezione individuale.