L’errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi.
In una RSA si individuano varie figure apicali con differenti profili in funzione dei rispettivi ruoli aziendali e sanitari. A tal fine è imprescindibile accertare i rapporti effettivi tra le varie figure di Direttore di Comunità Socio-Sanitaria e Direttore Sanitario, nonché la concreta ripartizione dei compiti di ciascuno.
La posizione di garanzia del ginecologo capo dell’equipe chirurgica non è limitata all’ambito strettamente operatorio ma si estende al monitoraggio postoperatorio, dato che il momento immediatamente successivo all’atto chirurgico non è avulso dall’ intervento operatorio.
Il medico in servizio di guardia medica non va esente da responsabilità penale quando ritarda o omette l’assistenza immediata, a prescindere dall’annotazione sul relativo registro circa la volontà del paziente di allontanarsi dal presidio.
La responsabilità del medico del lavoro è integrata soltanto in caso di violazione dei suoi obblighi, tra cui risulta di fondamentale rilievo la programmazione e lo svolgimento della sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari calibrati sui rischi specifici, tenendo conto degli indirizzi scientifici più avanzati e dello stato generale di salute del lavoratore.
La successione di due medici pediatri in momenti diversi nella cura del paziente non esclude una responsabilità penale in caso di decesso del bambino sottoposto alle loro cure.