Emergenza 118: il capo equipaggio dell’ambulanza riveste una posizione di garanzia anche se semplice soccorritore

Il capo equipaggio dell’ambulanza è titolare di una posizione di garanzia pur non essendo medico né un infermiere e risponde penalmente qualora disattenda l’obbligo di attivare il trasferimento in ospedale del paziente in gravi condizioni.

Odontoiatra: l’ingiustificato ricorso alle attività diagnostiche complementari alla prestazione medico-chirurgica principale determina una sua responsabilità penale

Il ricorso alle attività diagnostiche complementari all’intervento è legittimo solo se si tratti di attività contestuali, integrate e indilazionabili rispetto alla presta-zione medico-chirurgica principale.

Tecnico di radiologia: la mancata valutazione dei risultati diagnostici non determina a suo carico alcuna responsabilità penale

La posizione di garanzia del tecnico di radiologia è circoscritta alla sola gestione del rischio relativo alla corretta esecuzione tecnica degli esami diagnostici funzionali alla diagnosi e non anche alla valutazione dei risultati diagnostici.

Linee guida: nel caso di inosservanza la responsabilità del medico non è automatica

L’inosservanza delle linee guida non comporta automaticamente una responsabilità penale del medico se il quadro clinico del paziente impone un percorso terapeutico alternativo.

Rischio da infezione: la responsabilità del medico per l’omessa segnalazione del rischio da infezione legato all’uso di aghi senza protezione

È sufficiente la condotta del medico nel non segnalare il rischio da infezione derivante dall’uso in ospedale di aghi non protetti a determinare una sua responsa-bilità penale per lesioni colpose gravi in caso di contagio dell’infermiere.

LAVORO IN ÉQUIPE: l’attività di acquisizione del consenso informato non comporta l’assunzione di una posizione di garanzia

Il sanitario che si limita semplicemente alla registrazione del consenso informato non è tenuto a studiare la cartella clinica, né a sindacare le scelte terapeutiche o chirurgiche, con la conseguenza che non assume alcuna posizione di garanzia nei confronti del paziente.

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