Anche la scelta gestionale delle aziende del lusso sulle dimensioni del punto vendita e sulla predisposizione di un ambiente o una postazione di lavoro rileva ai fini della responsabilità penale per l’infortunio del dipendente a carico sia del Presidente del Consiglio di amministrazione che della società.
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Caso di studio
La lavoratrice, dipendente di una multinazionale della moda, con postazione di lavoro predisposta all’interno del magazzino del punto vendita, inciampava in un carrello appendiabiti e, nel cadere, riportava una frattura al ginocchio.
In particolare, era contestato al Presidente del Consiglio di Amministrazione la colpa consistita nell’aver fatto lavorare la dipendente in un ambiente di lavoro del tutto inadeguato e alla società, la colpevole scelta gestionale in ordine alle dimensioni inadeguate del punto vendita in questione, finalizzata al vantaggio in termini di risparmio di spesa correlato alla mancata predisposizione di un ambiente di lavoro più ampio o ad una diversa organizzazione del sistema di approvvigionamento-conservazione in magazzino delle merci, oltre al costo correlato alla (omessa) formazione dei dipendenti in materia di sicurezza.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 30813/2024, ha confermato la responsabilità amministrativa dell’ente per l’infortunio che ha coinvolto la lavoratrice, non potendo procedere nei confronti della persona fisica dell’amministratore per intervenuta prescrizione del reato.
Nel rigettare il ricorso dell’ente, la cassazione ha ritenuto la società responsabile per la violazione della normativa antinfortunistica per aver conseguito un vantaggio economico conseguente al risparmio di spesa correlato alla mancata predisposizione di un ambiente di lavoro a norma (più ampio) o, in alternativa, all’organizzazione di un diverso sistema di approvvigionamento-conservazione in magazzino delle merci in cui era accaduto il sinistro.
Consentire che un dipendente effettui la propria attività lavorativa in un ambiente angusto e con rischio di inciampo” comporta violazione dell’art. 64, comma 1, in riferimento all’allegato IV, punto 1.4.10 del Decreto Legislativo numero 81/2008.
Conclusioni
In conclusione, in tema di responsabilità amministrativa da reato per la violazione della normativa antinfortunistica per la società risultano essere irrilevanti la complessa organizzazione aziendale o l’elevato numero dei suoi dipendenti. L’ente, per andare esente da responsabilità deve prevedere per lo svolgimento dell’attività lavorativa una migliore organizzazione degli spazi oppure l’utilizzo di locali idonei.
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