Autodimissioni: i presupposti di sussistenza della responsabilità dei sanitari

Quando le autodimissioni sono provocate da una negligenza nella verifica degli esiti diagnostici, sulla base di una omessa diagnosi, i sanitari non possono invocare alcun tipo di esenzione da responsabilità.

Tempo di lettura stimato: 3 minuti

Caso di studio

Un paziente recatosi in pronto soccorso per forti dolori al petto, si autodimetteva sulla scorta del parere dei medici che escludevano qualunque tipo di complicazione cardiaca. All’indomani dalle dimissioni il paziente moriva per infarto acuto del miocardio. 

Cosa dice la Cassazione

La IVa sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 2850/2023 si è interessata del caso di due medici i quali, errando nella diagnosi differenziale, per altro avendo omesso di richiedere una consulenza cardiologica, non informavano correttamente il paziente circa i pericoli a cui andava incontro dimettendosi volontariamente dall’ospedale, impedendo di affrontare la corretta terapia di cura.

I medici ricorrenti hanno sostenuto che le autodimissioni del paziente rappresentavano un fattore sopravvenuto autonomo tale da interrompere il nesso causale tra la loro condotta e la morte.

La cassazione ha avuto modo di precisare che le autodimissioni volontarie del paziente possono assumere rilevanza solo allorquando le informazioni sullo stato patologico siano state fornite correttamente, in modo tale da essere idonee a prevenire scelte inconsapevolmente ostative alla effettiva realizzazione di cure efficaci.

Diversamente non si è in presenza di un effetto interruttivo del nesso causale, il quale può sussistere soltanto quando le circostanze sopravvenute siano tali da introdurre un rischio nuovo radicalmente esorbitante rispetto a quello originario che il garante era chiamato a governare.

Conclusioni

In conclusione, è possibile affermare che nel caso di decesso del paziente a seguito delle autodimissioni risponde di omicidio colposo per imperizia nell’accertamento della malattia il medico che, in presenza di una sintomatologia chiara, tale da consentire di formulare un’idonea diagnosi differenziale, rimanga fermo alla diagnosi iniziale senza svolgere i necessari accertamenti e procedere al ricovero del paziente, così determinandone una sua scelta inconsapevole, rivelatasi fatale.

Pubblicato in

Lo Studio Legale MZ Associati da anni assiste medici in processi in ambito di Diritto Sanitario e di Responsabilità Medica, assiste costantemente imprenditori e amministratori societari in controversie in ambito di Responsabilità d’Impresa e Sicurezza sul lavoro, garantendo anche un’ampia tutela dalle Misure di Prevenzione e dai Sequestri, finalizzati alla Confisca; inoltre, lo Studio difende amministratori e funzionari pubblici in processi per reati contro la Pubblica Amministrazione, e tratta Diritto Penale sin dal 1999.
Per una consulenza o per affidare un incarico difensivo, contatta lo Studio senza esitazione

To Top