È sufficiente la condotta del medico nel non segnalare il rischio da infezione derivante dall’uso in ospedale di aghi non protetti a determinare una sua responsa-bilità penale per lesioni colpose gravi in caso di contagio dell’infermiere.

È sufficiente la condotta del medico nel non segnalare il rischio da infezione derivante dall’uso in ospedale di aghi non protetti a determinare una sua responsa-bilità penale per lesioni colpose gravi in caso di contagio dell’infermiere.
Il sanitario che si limita semplicemente alla registrazione del consenso informato non è tenuto a studiare la cartella clinica, né a sindacare le scelte terapeutiche o chirurgiche, con la conseguenza che non assume alcuna posizione di garanzia nei confronti del paziente.
In tema di attrezzature chirurgiche il produttore è sempre tenuto alla verifica che gli strumenti utilizzati siano immuni da difetti, tali da comportare rischi per la salute del paziente.
A fronte di una specifica contestazione, come descritta nel capo di imputazione, la responsabilità del medico va valutata in relazione al comportamento concreto tenuto, eseguendo un giudizio controfattuale in merito alla condotta doverosa omessa.
La posizione di garanzia dello pneumologo può derivare anche da una situazione di fatto, ossia da un atto di partecipazione volontaria a un intervento chirurgico che si conclude con un danno nei confronti del paziente.
In caso di somministrazione di un farmaco potenzialmente pericoloso, grava sul medico un’adeguata gestione del rischio, anche attraverso la prescrizione di acccertamenti clinici prima e durante il trattamento terapeutico.
Nelle RSA spetta all’infermiere, cui sono demandati i compiti di sorveglianza, di attivarsi nelle ricerche di un paziente nel caso in cui questi non rientri nella sua stanza.
Il medico che, in una situazione di emergenza, si astiene dal prestare le cure dovute perché il paziente non ha prestato il consenso informato, risponde a titolo di colpa grave per negligenza.
Il medico specialista in medicina dello sport risponde di omicidio colposo per la morte dell’atleta se provvede al rilascio del certificato di idoneità sportiva agonistica nonostante l’atleta presenti un quadro clinico sospetto.
Il chirurgo che, disinteressandosi negligentemente di verificare i risultati clinici disposti d’urgenza, ritarda l’intervento salvifico risponde per omicidio colposo in caso di decesso del paziente.