Infortunio in itinere: il datore di lavoro risponde per l’infortunio mortale avvenuto durante l’uscita del lavoratore dall’azienda

Il datore di lavoro è penalmente responsabile in caso di infortunio mortale del lavoratore anche quando l’incidente avviene durante l’uscita dai locali aziendali se non adotta misure idonee a prevenire i rischi connessi alle strutture di transito.

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Caso di studio

Il datore di lavoro, titolare di una società agricola, era stato condannato per omicidio colposo a seguito del decesso di una dipendente.

In particolare, l’incidente si verificava al termine del turno di lavoro mattutino, quando la lavoratrice, a bordo del proprio ciclomotore, impattava contro una sbarra metallica mobile posta a delimitazione dell’ingresso dell’azienda. La sbarra, non correttamente ancorata, si era spostata parzialmente sulla carreggiata, provocando una collisione fatale.

La dinamica evidenziava l’inadeguatezza del sistema di fissaggio della sbarra che risultava agganciata solo con un fil di ferro e un lucchetto, senza alcun sistema automatico o semiautomatico di bloccaggio.

Cosa dice la Cassazione

La IVa sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 10885/2025, ha confermato la responsabilità penale del datore di lavoro.

La cassazione ha chiarito che l’assenza nel DVR di una specifica valutazione del rischio connesso alla mobilità della sbarra, unita alla mancata impartizione di istruzioni operative precise al dipendente incaricato della sua gestione, ha costituito una violazione della normativa antinfortunistica.

Riguardo all’identificazione del luogo di lavoro, è stato precisato che nella nozione di luogo di lavoro rilevante ai fini della sussistenza dell’obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra non soltanto il cantiere ma anche ogni altro luogo in cui i lavoratosi siano necessariamente costretti a recarsi per provvedere ad incombenze inerenti all’attività che si svolge nel cantiere.

Quanto alla posizione della sbarra e alla presunta colpa della vittima, la cassazione ha escluso la sussistenza di un comportamento abnorme, evidenziando che l’ostacolo non era facilmente visibile e che la mancata percezione da parte della lavoratrice non esonerava il datore di lavoro dalla sua responsabilità preventiva.

Non si può attribuire responsabilità – o anche solo corresponsabilità – al lavoratore per un infortunio quando il sistema di sicurezza predisposto dal datore di lavoro presenta evidenti carenze. Le norme antinfortunistiche, infatti, sono finalizzate a proteggere il lavoratore anche nel caso in cui l’infortunio sia dipeso da sua colpa.

Ne consegue che l’area di rischio da gestire comprende anche il rispetto delle regole di prevenzione che gravano sui lavoratori. È, quindi, compito del datore di lavoro vigilare affinché non si instaurino, da parte degli stessi lavoratori, prassi operative scorrette che possano generare situazioni pericolose.

Conclusioni

In conclusione, il datore di lavoro deve garantire la sicurezza di tutti i percorsi aziendali, compresi quelli di entrata e uscita, adottando dispositivi adeguati ed eliminando fonti di rischio potenziale.

Il DVR deve essere aggiornato con riferimento a tutti i rischi specifici, anche quelli apparentemente marginali, e i lavoratori incaricati della gestione di varchi o barriere devono ricevere istruzioni chiare e formalizzate.

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