A fronte di una specifica contestazione, come descritta nel capo di imputazione, la responsabilità del medico va valutata in relazione al comportamento concreto tenuto, eseguendo un giudizio controfattuale in merito alla condotta doverosa omessa.
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Caso di studio
Il radiologo, eseguendo una TAC toracica su un paziente ferito all’addome da arma da taglio, pur risultando un evidente emopericardio, non aveva rilevato la lesione cardiaca ed il versamento ematico, così condizionando in senso negativo l’ulteriore percorso diagnostico e terapeutico del paziente, che avrebbe dovuto essere sottoposto ad intervento cardiochirurgico, con aumento delle possibilità di vita ancorché non elevate.
Sotto il profilo della condotta alternativa omessa, qualora il sanitario avesse correttamente percepito la gravità della lesione, poteva essere trasportato entro un’ora e mezza in un ospedale specializzato, per affrontare l’intervento che avrebbe impedito l’esito infausto, eseguendo un intervento di apertura del sacco pericardico, con vuotamento del coagulo e il tamponamento della lesione, con una probabilità di riuscita nell’ordine del 40/50%. La giovane età della vittima, le buone condizioni di salute e l’assenza di patologie in atto aumentavano le probabilità di riuscita dell’intervento, non particolarmente complesso per un medico specialista del settore.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 37767/2019, ha chiarito che l’individuazione del nesso causale è di fondamentale importanza ai fini della verifica della responsabilità in tema di reati omissivi impropri, deve avvenire rispetto alla sequenza delle condotte descritta nel capo d’imputazione, di modo che il ragionamento controfattuale deve essere svolto in riferimento alla specifica attività concreta richiesta al sanitario e ritenuta idonea, se realizzata, a scongiurare l’evento lesivo, come in concreto verificatosi, con alto grado di credibilità razionale.
Infatti, la regola di giudizio della ragionevole certezza va sviluppata tenendo presente, da un lato, le informazioni generali al coefficiente probabilistico relativo al carattere salvifico delle misure doverose appropriate; e, dall’altro, delle contingenze del caso concreto. In sostanza è necessario adeguare le informazioni statistiche generalizzanti al caso concreto.
Sulla scorta di questi principi sono stati accolti i motivi di ricorso in ordine al difetto di motivazione sulla sussistenza del nesso causale.
Conclusioni
In conclusione, solo la conoscenza, sotto ogni profilo fattuale e scientifico, del momento iniziale e della successiva evoluzione della patologia consente l’analisi della condotta omissiva colposa addebitata al sanitario per effettuare il giudizio controfattuale e verificare se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta, l’evento lesivo sarebbe stato evitato.
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