La sottostima delle reali condizioni di salute in pronto soccorso a seguito di un errore nell’attribuzione del codice in sede di triage non determina automaticamente una responsabilità penale dell’infermiere.
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Caso di studio
Ad un infermiere in servizio presso il pronto soccorso si rimproverava di aver cagionato la morte del paziente per aver sottostimato le sue condizioni di salute al momento dell’ingresso in pronto soccorso.
Infatti, all’infermiere si addebitava di non aver eseguito una diagnosi certa, attribuendo alla patologia del paziente il codice verde nonostante la documentazione sanitaria relativa a recenti ricoveri in ospedale presentasse una sintomatologia localizzata a livello addominale.
Per di più si contestava di aver omesso di rivalutare in modo completo ed adeguato le condizioni di salute del paziente, lasciandolo solo per diverse ore, così ritardandone la visita e la tempestiva diagnosi da parte del medico di turno che interveniva a condizioni irrimediabilmente compromesse.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 39717/2019 ha chiarito come al fine di attribuire un’ipotesi di responsabilità fosse necessario era necessario procedere all’accertamento di ciò che fosse effettivamente accaduto, formulando il così detto giudizio esplicativo, accertando il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia, passaggi fattuali necessari per verificare se, realizzata la condotta doverosa dell’infermiere, l’evento lesivo sarebbe stato evitato o differito.
In tal modo, ragionando contro i fatti realmente accaduti (così detto giudizio controfattuale) è possibile capire se la condotta doverosa omessa, qualora eseguita, avrebbe potuto evitare l’evento, avvalendosi in tale giudizio delle leggi scientifiche di copertura o delle massime di esperienza che adeguate al caso concreto.
Nel caso di specie, si censurava il ragionamento della Corte di Appello, di fatto non muovendo alcun rimprovero all’infermiere, perché era stato formulato un giudizio di condanna sulla scorta del mero automatismo dell’errore di assegnazione del codice in sede di triage, per altro senza nemmeno tenere conto degli ulteriori elementi di fatto necessari ai fini della formulazione di un giudizio di condanna.
Conclusioni
In conclusione, qualora vi sia incertezza sulla reale efficacia della condotta dell’infermiere nel determinare l’evento lesivo rispetto ad altre concause idonee a produrlo, non è possibile attribuire all’operatore sanitario alcuna responsabilità penale per il solo fatto di un errore di attribuzione del codice in sede di triage.
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