Come già abbiamo avuto modo di considerare in tema di sfruttamento della manodopera i recenti casi di cronaca consentono di svolgere ulteriori riflessioni sulle conseguenze in merito alla confisca di beni in caso di condanna.
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Caso di studio
In questo caso di studio i titolari di un’azienda agricola erano condannati per aver reclutato ed impiegato, in condizioni di sfruttamento, tre lavoratori extracomunitari per giornate lavorative pari a nove ore a fronte di una retribuzione inferiore ai tre euro l’ora. Quale conseguenza della condanna si procedeva anche una serie di beni personali degli imputati e aziendali.
Il ricorso degli imputati tendeva a contestare il concetto di sproporzione della retribuzione individuata dai giudici di merito, considerando solo quanto indicato dal contratto collettivo di categoria e l’importo effettivamente percepito dai lavoratori impiegati in azienda; nonché contestare il sequestro di appezzamenti di terra sui quali si svolgeva l’attività agricola non facente parte della proprietà degli imputati.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 2573/2024, dopo aver confermato le decisioni di merito che riconoscevano sussistenti le condizioni di sfruttamento della manodopera, riteneva integrati i presupposti per procedere a confisca dei beni strumentali alla commissione del reato.
Sul presupposto che l’articolo 603-bis 2, del codice penale prevede la confisca obbligatoria diretta, ove non sia possibile anche la confisca per equivalente, delle “cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto”, la confisca diretta ha per oggetto tutti i beni funzionali a commettere il reato di sfruttamento lavorativo o da cui ne è derivata un’utilità economica, a fronte del quale il giudice è obbligato a disporre alla confisca di tutti beni che costituiscono il contesto materiale ed economico connesso al reato.
È immediato il collegamento tra lo sfruttamento e l’azienda, intesa sia quale luogo fisico in cui si consuma lo sfruttamento sia quale complesso di beni funzionali allo sfruttamento della manodopera.
Conclusioni
In tema di confisca obbligatoria di cose pertinenti al reato di sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis 2, codice penale, è confiscabile l’azienda, intesa quale complesso di beni funzionali, dove si è consumato lo sfruttamento della manodopera.
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