RSA: i rapporti effettivi tra il Direttore di Comunità Socio-Sanitaria e il Direttore Sanitario di una RSA e l’individuazione della posizione di garanzia

In una RSA si individuano varie figure apicali con differenti profili in funzione dei rispettivi ruoli aziendali e sanitari. A tal fine è imprescindibile accertare i rapporti effettivi tra le varie figure di Direttore di Comunità Socio-Sanitaria e Direttore Sanitario, nonché la concreta ripartizione dei compiti di ciascuno.

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Caso di studio

Il Direttore di Comunità Socio – Sanitaria era stato condannato perché si rimproverava di non aver assicurato la sicurezza dei pazienti ed ospiti della struttura che gestiva.

In particolare, il responsabile della struttura rispondeva per omicidio colposo per non aver adeguatamente effettuato un controllo sui movimenti di una paziente affetta da demenza senile, omettendo di provvedere alla chiusura degli accessi al pianerottolo e alle rampe di scale per evitare l’incidente.

Cosa dice la Cassazione

La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19558/2022, ha chiarito quali fossero i compiti specifici del Direttore di Comunità Socio-Sanitaria (gestione del budget e delle risorse umane) e del Direttore Sanitario (gestione sanitaria dei pazienti affidati ad altre figure professionali), individuando la centralità del ruolo di quest’ultima figura rispetto alla prima.

Inoltre, ha precisato che la posizione di garanzia deve essere individuata accertando in concreto l’effettiva titolarità del potere-dovere di protezione dello specifico bene giuridico che necessita di protezione, e di gestione della specifica fonte di pericolo di lesione di tale bene, alla luce delle specifiche circostanze in cui si è verificato il sinistro.

Pertanto, poiché i compiti del Direttore di Comunità Socio-Sanitaria erano per lo più di natura di gestione aziendale, non poteva essergli mosso alcun rimprovero per colpa omissiva, non avendo assunto la gestione dello specifico rischio mediante un comportamento concludente, consistente nella presa in carico del bene protetto.

Conclusioni

In conclusione, essendo le due figure apicali ben distinte, è solo la ripartizione reale tra i compiti del Direttore di Comunità Socio-Sanitaria e del Direttore Sanitario, figura di rango subordinata alla prima, a consentire di individuare in concreto i profili di responsabilità dopo aver accertato quale fosse il reale titolare di una posizione di garanzia.

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