La responsabilità del committente per infortuni conseguenti a lavori di fatto

Il committente di un’opera edile affidata di fatto ad un datore di lavoro, in caso di violazione della normativa antinfortunistica, è responsabile per le conseguenze subite dagli operai addetti alle lavorazioni.

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Caso di studio

Il caso riguardava la condanna del committente per omicidio colposo in seguito alla morte di un lavoratore impegnato in lavori di manutenzione. Il lavoratore, alle dipendenze di un datore di lavoro di fatto privo di un formale contratto di appalto, non risultava dotato dei dispositivi di protezione individuale, né aveva ricevuto le necessarie informazioni circa i rischi sul lavoro.  

Cosa dice la Cassazione

La IVa sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 44360/2023 ha evidenziato come la responsabilità del committente per gli incidenti sul lavoro non si può escludere solo perché formalmente l’obbligo antinfortunistico sia attestato in capo al datore di lavoro. La Suprema Corte ha sottolineato che va operata una verifica in concreto dell’incidenza della condotta del committente con l’evento, in particolare con riguardo ai criteri individuati dal committente per la scelta dell’appaltatore, alle qualifiche specifiche di quest’ultimo, alla particolarità dei lavori da seguire, all’ingerenza del committente nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto ed alla sua agevole ed immediata percepibilità delle situazioni di pericolo.

Conclusioni

In conclusione, è possibile affermare che l’assenza di diligenza nella selezione degli appaltatori, che dovrebbero essere qualificati, la mancanza di informazioni sui rischi sul lavoro, l’omessa adozione di misure adeguate sulla tutela della salute e della sicurezza rafforzano il grado di responsabilità, anche del committente, per i sinistri occorsi in azienda.

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