Per l’incidente sul lavoro vi è sempre responsabilità penale del datore di lavoro per l’infortunio del dipendente?
In questo articolo trattiamo del decesso di un lavortaore infortunato sul luogo di lavoro quattro anni dopo l’incidente
Caso
Con la sentenza n. 15155/2022 la IVa sezione penale della Corte di Cassazione annullava la sentenza della Corte d’Appello che condannava per omicidio colposo l’amministratore di una società legando il decesso del lavoratore vrificatosi quattro anni dopo l’incidente sul lavoro.
Il caso coinvolgeva due lavoratori che subivano un incidente sul lavoro nel corso delle operazioni di scarico di un tir con l’aiuto di un muletto e, uno dei due, a seguito dell’incidente riportava traumi tali da generare uno stato comatoso permanente, con un decesso dello stesso a quattro anni di distanza dal fatto.
Ricorreva per Cassazione l’amministratore della società e lamentava l’assenza di correlazone tra le lesioni patite dal lavoratore e il decesso di qeust’ultimo avvenuto quattro anni dopo, evidenziando l’impossibilità per i giudici di stabilire tale correlazione senza adeguata documentazione medica.
Cosa dice la sentenza n. 15155/2022?
Con la sentenza n. 15155/2022 la IVa sezione penale della Corte di Cassazione individuava nel decesso postumo del lavoratore successivo alle lesioni conseguenti all’incidente sul lavoro.
Secondo la pronuncia della Cassazione sia i giudici del Tribunale che la Corte d’Appello non accertavano correttamente le cause della morte dell’infortunato né il collegamento con le lesioni riportate dal lavoratore in occasione dell’infortunio. I giudizi sia del Tribunale che della Corte d’Appello finivano con il rovesciare sull’imputato l’onere, che la legge assegna alla pubblica accusa, di dimostrare l’esistenza di cause alternative in grado di collegare il comportamento della vittima e l’evento morte.
La Suprema Corte di Cassazione, nel dare seguito ad una giurisprudenza consolidata con le sentenze Sezioni Unite Franzese 2002, sezione IV 2011, Cozzini e Sezioni Unite, 2014, Espenhahn, affrontava il tema dell’imputabilità al datore di lavoro dell’evento rispetto alla presenza di un rischio diverso da quello che era chiamato a preveere e prevenire.
La Cassazione, nel ribadire il principio per cui la diversità dei rischi interrompe e separa la sfera di responsabilità del datore di lavoro dall’evento prodottosi, quando una qualunque circostanza – in questo caso l’eventuale l’instaurarsi di una patologia del tutto indipendente dalle lesioni riportate – radicalmente esorbitante rispetto al rischio iniziale che era tenuto a governare, inneschi una nuova ed autonoma serie causale.
La sentenza la potete trovare qui
Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione accoglieva le lamentele dell’imputato, scrutinava in sentenza i principi disattesi dai giudici e annullava con rinvio la sentenza impugnata.
Pubblicato in data
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